Validità dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi in base alla circolare n. 91 del 1961. Chiarimenti applicativi
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Area Protezione Passiva
DCPREV - REGISTRO UFFICIALE – USCITA - Prot n. 0009663 del 231071201 2
Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Ai Comandi Provinciali VV.F.
LORO SEDI
LETTERA - CIRCOLARE
OGGETTO: Validità dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi in base alla circolare n. 91 del 1961. Chiarimenti applicativi.
Con l'approssimarsi della data di fine validità per l'impiego dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi in base alla circolare n. 91 del 1961, si ritiene utile riassumere il quadro normativo di riferimento e, nel contempo, fornire alcuni chiarimenti applicativi.
Nella seguente tabella sono riportati gli stralci delle disposizioni di prevenzione incendi che regolamentano la materia in oggetto:
Rifedmento nomativo |
Contenuto del riferiniento |
articolo 5 comma 1 del d.m. 16/2/2007 |
1.1 rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MI.SA. (Ministero dell'interno-Servizi antincendi) 14 settembre 1961, n. 91, dal laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da laboratorio autorizzato ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, sono da ritenersi validi, ai fini della commercia one dei prodotti ed elementi costnittivi oggetto delle prove, nel rispetto dei seguenti limiti temporali: - rapporti emessi entro il 3 1 dicembre 1985: fino a un anno dall'entrata in vigore del presente decreto; - rapporti emessi dal 1 gennaio 1986 al 3 1 dicembre 1995: fino a tre anni dall'entrata in vigore del presen-te decreto; - rapporti emessi dal 1 gennaio 1996: fino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto. |
circolare n. 5642 del 3 1/3/2010 (ultimi due periodi) |
. . .Omissis.. . Stante la predetta indicazione riguardante le certificazioni analitiche e al fine di adottare un uniforme comportamento nei confronti di murature il cui requisito di resistenza al fuoco sia stato attestato mediante certificati sperimentali, è appena il caso, infine, di rilevare l'opportunità che i corrispondenti rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MI.SA. 14 settembre 1961, n. 91 possano essere utilizzati anche oltre le date indicate all'art. 5 comma 1 del D.M. 16 febbraio 2007, esclusivamente per le costruzioni il cui progetto sia stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco prima di suddette date. Analogo comportamento potr8, evidentemente, essere adottato per prodotti/elementi costruttivi diversi dalle murature in possesso di rapporti di prova sperimentali rilasciati ai sensi della circolare MI.SA 14 settembre 1961, n. 91. |
circolare n. 4845 del 4/4/2011 |
Con riferimento al decreto del Ministro dell'lnterno 16 febbraio 2007, si rammenta il principio espresso nella lettera circolare prot. n. 5642 del 31/03/2010, in base al quale è di prova anche oltre le date di scadenza previste, esclusivamente per le costruzioni il cui progetto sia stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco prima di suddette date. Parimenti si rappresenta che suddetto principio deve essere utilizzato anche per tutte le altre scadenze previste nel decreto citato, ivi compresa la scadenza per l'utilizzo dei valori fissati da norme tecniche per i parametri termo-fisici dei rivestimenti protettivi (punto C.5 dell'allegato al decreto) e la scadenza per l'utilizzo dei valori tabellari relativi agli elementi di acciaio protetti (tabelle D.7.1 dell'allegato al decreto). |
Nel rammentare che la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'lnterno 16 febbraio 2007 è il 25 settembre 2007, si rappresenta che la data ultima di validità dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi dal 1 gennaio 1996, in base alla circolare 91 del 1961, è fissata al 25 settembre 2012. Sarà comunque possibile utilizzare i rapporti di prova di cui trattasi anche oltre la data indicata solo con riferimento a quei prodotti installati in attività soggette per le quali sia stato presentato il progetto prima del 25 settembre 2012 (ossia fino al 24 settembre 2012) ed a patto che gli stessi siano stati commercializzati (ossia immessi per la prima volta sul mercato) fino al 25 settembre 2012.
Si precisa nel merito che, con l'entrata in vigore del DPR 15 11201 1, per le attività di categoria A non è prevista la richiesta di valutazione del progetto. Pertanto, per tali attività il limite temporale di riferimento per l'impiego dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi in base alla circolare n. 91 del 1961, sarà la data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), in luogo della data di presentazione della valutazione del progetto.
Un caso particolare è rappresentato dalle serrande tagliafuoco, per le quali dal l settembre 2012 cesserà il periodo di fine coesistenza delle norme nazionali con la norma di prodotto specifica EN 15650. A decorrere da tale data, quindi, sarà obbligatoria la commercializzazione di serrande tagliafuoco marcate CE.
L ' impiego di serrande tagliafuoco non marcate CE , munite di rapporti di prova emessi, in base alla circolare n. 91 del 1961, dopo il 1 gennaio 1996 nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, sarà comunque consentito anche oltre il 25 settembre 2012 a condizione che le stesse siano state commercializzate entro il 1 settembre 2012 e che siano installate in attività soggette i cui progetti ovvero la SCIA siano stati presentati prima del 25 settembre 2012.11 seguente schema chiarisce il concetto espresso:
Utilizzo dei rapporti di prova di serrande tagliafuoco emessi dal 1 gennaio 1996 CONSENTITO |
Utilizzo dei rapporti di prova di serrande tagliafuoco emessi dal 1 gennaio 1996 CONSENTITO se il prodotto è stato commercializzato prima del 1 settembre 2012 |
Utilizzo dei rapporti di prova di serrande tagliafuoco emessi dal 1 gennaio 1996 CONSENTITO se il prodotto è stato commercializzato prima del 1 settembre 2012 e se il progetto è stato presentato prima del 25 settembre 2012 |
Per informazioni sullo stato delle norme relative a prodotti di interesse del Corpo Nazionale, si può consultare il sito N.A.N.D.O. /New Approach Notified and Designated Organizations) all’indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando. In particolare, per la direttiva prodotti da costruzione, si selezioni il link “Legislation”, poi la sezione “89/106/EEC Construction Products” e quindi, per lo stato delle norme armonizzate, la sezione “Harmonized Standards”. In questa sezione è riportato l’elenco delle norme armonizzate con la data di inizio periodo di applicazione della marcatura CE (“Applicabilità date”) e la data di fine periodo di coesistenza (“Co-existence period end date”) a partire dalla quale è obbligatoria la marcatura CE del prodotto.
Il Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
(PINI)