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Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro al 31-07-12

Indice:

1. Applicazione generale del D.lgs. 81/08 e smi – Titolo I;

2. Luoghi di lavoro, macchine e DPI – Titolo II e III;

3. Cantieri – Titolo IV;

4. Segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali – Titoli V, VI, VII;

5. Agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive – Titoli VIII, IX, X, XI.

1. APPLICAZIONE GENERALE DEL DECRETO 81/08 – TITOLO I (ARTT. 1-61)

Nel caso di una piccola/media impresa che abbia più unità produttive ubicate nello stesso comune è possibile nominare più medici competenti, di cui uno con funzione di medico competente coordinatore?

Come stabilito dall’ art. 39 comma 6 D.lgs. 81/08 e chiarito dalla nota della Regione Piemonte prot. 22719 del 22.07.2010 il datore di lavoro può nominare più medici competenti quando sono presenti le seguenti condizioni:

- Nei casi di aziende con più unita produttive;

- Nei casi di gruppi di imprese;

- Qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.

L’impresa, in esame, rientrando nelle casistiche sopra citate può avvalersi della facoltà di nominare più medici competenti. .

Si ricorda che, come stabilito dalla suddetta nota, la nomina di più medici competenti operanti nella stessa unità produttiva richiede necessariamente la nomina di un medico coordinatore.

Tale medico deve avere, oltre un ruolo organizzativo, anche il compito di garantire una omogeneità di comportamento dei vari M.C. nell’adempimento degli obblighi di cui agli art. 25 e 41 del D.lgs. 81/08.

Inoltre deve assicurare una funzione di sintesi nella collaborazione alla valutazione dei rischi e nella stesura del protocollo sanitario.

Si ricorda, infine, che la nomina di un medico competente coordinatore lascia in capo a ciascun medico gli obblighi stabiliti a loro carico dall’art. 25 del D.lgs. 81/08 e che in capo al datore di lavoro e del dirigente restano gli obblighi stabiliti a loro carico dall’art 18 comma 1 lettera g (inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto) e lettera bb (vigilare affinché i

lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità).

In un cantiere edile un’impresa può far lavorare delle persone con contratto di prestazione occasionale per lavori di manovalanza senza attestati di formazione?

Fatta salva la regolarità del rapporto di lavoro per la quale si rimanda alla direzione provinciale del lavoro, i lavoratori in questione rientrano nella definizione di cui all’art. 2 del decreto 81/08, pertanto, nei confronti degli stessi devono essere assicurate dal datore di lavoro tutte le tutele previste, compresa una adeguata informazione, formazione e, quando previsto, addestramento in materia, nonché la sorveglianza sanitaria.

Avrei qualche domanda sulla sicurezza in ambito scolastico: Quale deve essere il numero degli addetti antincendio? Nel Decreto del 10 marzo 1998 non ho trovato indicazioni a riguardo. Ne basta uno per plesso?

Nell’organigramma della sicurezza a volte si confonde l’addetto alla gestione emergenze con l’addetto al Servizio di prevenzione e protezione. L’addetto alla gestione emergenze deve seguire un corso specifico? La durata e i contenuti della formazione dei lavoratori in base al comma 2 art. 37 del D.lgs. 81/08 sono stati definiti?

Innanzitutto è necessario non confondere l’addetto alle emergenze con l’Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP).

Per definire gli addetti alle emergenze la Circolare MIUR 119/99 ha coniato il termine figure sensibili, che indica l’insieme delle persone incaricate di attivare gli interventi di primo soccorso e di occuparsi della prevenzione incendi.

Fatta salva la valutazione dei rischi specifica, si ritiene opportuno avere almeno due addetti antincendio per ogni plesso.

Per gli addetti antincendio la formazione deve essere conforme al DM 10/03/98.

A tal fine si suggerisce di rivolgersi al Comando dei Vigili del Fuoco.

Per gli addetti al primo soccorso è richiesto il corso previsto dal DM 388 del 2003.

Sulla GU n. 8 dell’11 gennaio 2012 è stato pubblicato l’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.lgs. 81/08 e smi.

Ho frequentato i seguenti corsi abilitanti per RSPP:

- Settembre 2007: modulo A

- Settembre 2007: modulo C

- Febbraio 2008: modulo B 8

l’aggiornamento è da fare entro cinque anni dalla data di rilascio degli attestati?

È previsto il solo aggiornamento del modulo B o anche dei moduli A e C?

L’aggiornamento è previsto solo per il modulo B e deve essere completato nel quinquennio che decorre dalla data di acquisizione del credito formativo (nel caso specifico febbraio 2008 per il modulo B8).

Un lavoratore di un’azienda appartenente al gruppo B di cui al D.M. 388/03, in possesso di diploma di laurea di educatore professionale con abilitazione sanitaria conseguito nell’anno 2008, può essere esentato dalla frequentazione del corso completo di 12 ore per addetti al pronto soccorso aziendale, frequentando solamente l’aggiornamento previsto di 4 ore?

In relazione al D.M. 388/03 e alle circolari del Ministero del Lavoro e del Ministero della Sanità, il datore di lavoro designa i lavoratori addetti al pronto soccorso e li forma con una istruzione teorico-pratica, secondo il Decreto citato e le circolari ministeriali esplicative.

Una possibile esclusione dall’obbligo di formazione può essere ammessa per quelle aziende che indicano come addetto al servizio di pronto soccorso un medico o un infermiere professionale.

Sottopongo una serie di quesiti inerenti la realtà degli stabili residenziali in condominio, aventi un solo lavoratore con mansioni di portiere e/o pulitore delle parti condominiali dello stabile.

1) Ai sensi del Decreto 81/08 chi è il datore di lavoro? Il Condominio o l’amministratore condominiale protempore?

2) Quali obblighi ha questo specifico datore di lavoro?

3) In relazione alla formazione del dipendente, il datore di lavoro ha l’obbligo di servirsi di uno degli enti paritetici presenti sul territorio?

Si ritiene che, nel caso prospettato, il Datore di Lavoro sia individuabile nell’amministratore condominiale pro tempore.

Qualora il lavoratore rientri nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di formazione e informazione di cui agli art 36 e 37 del decreto 81/08.

A tale lavoratore devono essere forniti i necessari DPI in relazione alle effettive mansioni assegnate e qualora vengano fornite attrezzature di lavoro queste ultime dovranno rispondere alle disposizioni indicate al titolo 3 del succitato decreto.

Qualora il lavoratore non rientrasse nel contratto citato, lo stesso viene a definirsi come lavoratore ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) e pertanto sono a carico del Datore di Lavoro tutti gli obblighi del Decreto 81/08 (VDR, RSPP, MC...).

La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.

Quali soggetti possono erogare i corsi stress lavoro correlato?

La formazione dei lavoratori, non solo in materia di stress lavoro correlato, può essere erogata dal datore di lavoro o da persone da lui incaricate in possesso di adeguate competenze (Vedi Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011).

Una ditta, i cui dipendenti saltuariamente si mettono alla guida di autoveicoli (per la cui guida è sufficiente la patente B) per eseguire «commissioni di lavoro», deve obbligatoriamente disporre i controlli alcolemici prescritti dalla legge 125/2001 e dettagliati dall’Accordo Stato Regioni del 16 marzo 2006?

L’allegato I dell’Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006, n. 2540 fa riferimento a «mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto» tra le quali vi sono anche gli «addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E».

Si deve pertanto ritenere che sono compresi coloro che svolgono (anche di fatto) mansioni per attività di trasporto (commessi, autotrasportatori, ecc.), anche saltuariamente, e non anche chi guida, sia pure per ragioni di servizio, auto aziendali, ma che non svolge mansioni inerenti le attività di trasporto.

I corsi di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) possono essere eseguiti da un RSPP internamente all’azienda o devono essere tenuti presso un organismo accreditato?

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 del D.lgs. 81/08).

Dunque, al momento la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori può essere svolta da un qualsiasi soggetto formatore purché in collaborazione con gli organismi paritetici , ove presenti.

La data da cui decorre l’obbligo di aggiornamento fa riferimento alla data in cui si è concluso l’ultimo modulo del percorso formativo di base oppure da quanto si è assunto l’incarico di RSPP?

Esempio: moduli A, B e C frequentati e conclusi il 15 Dicembre 2009 – primo incarico di RSPP assunto a Gennaio 2011, il quinquennio entro il quale concludere l’aggiornamento parte da Dicembre 2009 o da Gennaio 2011?

Il quinquennio decorre dal momento in cui si è conseguita l’abilitazione al modulo B, indipendentemente dal tempo in cui si è esercitato il ruolo di RSPP.

Sono un ingegnere ambientale con laurea quinquennale e volevo ricevere alcune informazioni per diventare RSPP.

a) A chi devo rivolgermi per il riconoscimento dei moduli A e B?

b) Come faccio a iscrivermi alla lista regionale dopo aver frequentato il modulo C?

c) Cosa comporta fare l’aggiornamento quinquennale?

a) Sono riconosciuti dall’ art. 32 comma 5 del D.lgs. 81/08 e smi.

b) Deve provvedere il soggetto formatore che le rilascia il modulo C.

c) Nel quinquennio deve frequentare corsi o seminari per raggiungere il monte ore richiesto dalla norma. Al termine del quinquennio deve comunicarlo alla Regione.

L’Amministratore pro tempore di un condominio con un dipendente ha l’obbligo della valutazione del rischio con conseguente redazione del DVR e della valutazione del rischio di interferenze con conseguente redazione del DUVRI?

Il Datore di lavoro ha l’obbligo della valutazione dei rischi (ex artt. 17, 28 e 29 del D.lgs. 81/08) e della valutazione dei rischi di interferenza in caso di appalto (ex art. 26 D.lgs. 81/08).

Una ditta senza dipendenti (l’organico aziendale conta una sola persona), la cui attività riguarda la produzione di inchiostri (cod. ATECO 20.3 e 24.3), si rivolge ad una società di lavoro interinale per avere due lavoratori da impiegare per la produzione. Quali oneri inerenti la sicurezza sono di competenza della ditta?

L’articolo 3, comma 5 del D.lgs 81/08 stabilisce che nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del D.lgs. 276/03 e s.m.i., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al Decreto 81/08 sono a carico dell’utilizzatore.

Ciò significa che il datore di lavoro deve garantire le stesse tutele previste per i lavoratori dipendenti (valutazione dei rischi, informazione, formazione, nomina RSPP, sorveglianza sanitaria, fornitura DPI…).

Un lavoratore dispone di un attestato di frequenza a un corso di primo soccorso conseguito nell’anno 2004 (data antecedente all’entrata in vigore degli obblighi di frequentazione di uno specifico corso di 12 ore). Tale lavoratore può essere addetto al pronto soccorso in un’Azienda del gruppo C di cui al D.M. 388/2003?

Considerato che è stato sostenuto prima dell’entrata in vigore del DM 388/03, il corso è ritenuto valido ai sensi dell’art. 3, comma 5, dello stesso Decreto, a condizione che il lavoratore con cadenza triennale abbia ripetuto la formazione per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. In caso di mancato rispetto di tale prescrizione normativa, si ritiene che debba essere conseguito ex novo l’attestato previsto.

Sono da considerare lavoratori a tutti gli effetti, con conseguente aggiornamento della valutazione dei rischi, quei lavoratori pagati con i voucher INPS e assegnati a piccoli lavori per poche ore (esempio: innaffiare i fiori, pulire con attrezzature manuali piccole aree verdi…)?

Ai fini dell’applicazione del D.lgs. 81/08 è definito lavoratore la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato.

Quindi, escludendo gli addetti ai servizi domestici e familiari, nel caso in cui i lavoratori di cui trattasi possano essere ricondotti alla definizione sopra riportata saranno creditori di tutte le misure di prevenzione previste dal decreto 81/08.

Si consiglia di sentire INPS e INAIL per eventuali specifiche circolari in materia di sicurezza in relazione al lavoro occasionale accessorio (voucher).

Un minorenne che frequenta la scuola alberghiera, durante le vacanze estive va a lavorare come stagista in un ristorante. All’interno dello stesso, non ha un ruolo preciso ma passa da aiuto cuoco a cameriere. Il datore di lavoro cosa è tenuto a fare per essere in regola?

Lo stagista ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 è a tutti gli effetti un lavoratore, quindi il datore di lavoro deve assicurare la stessa tutela prevista per tutti i dipendenti.

In una casa di cura per anziani con più di 50 dipendenti il soggetto che ricopre la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere interno o può essere anche un esterno?

L’art. 31, comma 6, del D.lgs. 81/08 stabilisce che nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori il Servizio di prevenzione e protezione debba essere istituito internamente all’azienda.

L’art. 37 comma 11 del D.lgs. 81/08 dà indicazioni in merito all’aggiornamento della formazione per i Rappresentanti del Lavoratori per le aziende dai 15 lavoratori in su. Come si devono comportare le aziende che hanno un numero di lavoratori inferiori a 15?

E’ la contrattazione collettiva nazionale a dover disciplinare le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico.

Esiste un elenco di organismi paritetici?

Non esiste un elenco regionale degli organismi paritetici; per sapere se esistono degli organismi paritetici in uno specifico comparto lavorativo occorre rivolgersi alle associazioni di categoria o ai sindacati firmatari del contratto applicato dall’azienda in questione.

E’ necessario che il RSPP, quando svolge la formazione in merito alla sicurezza di base ai lavoratori in fase di assunzione, si avvalga della collaborazione degli organismi paritetici?

Il comma 12, dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori», quindi anche la formazione in fase di assunzione.

Per quanto riguarda il contenuto della collaborazione la norma non approfondisce l’argomento lasciando alle parti la libertà di definirlo.

Si veda al proposito anche la premessa dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno in una struttura residenziale per anziani deve essere assunto a tempo indeterminato dalla proprietà della struttura dove è responsabile oppure può avere, ad esempio, un contratto di collaborazione Co.Co.Pro.?

Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 81/08 può svolgere l’incarico di RSPP il soggetto che ha le capacità e i requisiti professionali elencati nell’articolo stesso.

La tipologia contrattuale del lavoratore non rileva ai fini dell’incarico a condizione che lo stesso svolga la sua attività all’interno dell’azienda.

Sono uno specialista in medicina del lavoro e opero come medico competente in qualità di libero professionista. Capita di trovare personale nominato come addetto al primo soccorso in azienda che però non ha seguito gli appositi corsi definiti dal D.M. 388/03 in quanto volontari della Croce Rossa o del 118. La formazione di tali addetti può rispondere ai requisiti minimi identificati dagli «Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso in azienda», così come descritti dagli specifici allegati del D.M. 388/03 o detti lavoratori per ricoprire l’incarico di addetti al primo soccorso ai sensi dell’Art 45 del D.lgs. 81/08 devono comunque frequentare gli appositi corsi?

Occorre verificare che i corsi frequentati per il ruolo di volontario siano equipollenti ai corsi di formazione previsti dal DM 388/03 ed eventualmente farsi rilasciare dall’ente formatore una dichiarazione di equipollenza.

Vige l’obbligo di svolgimento annuale dei test antidroga e antialcool per tutti i dipendenti?

Non tutti i lavoratori sono soggetti.

I riferimenti normativi in materia di alcol sono la Legge 125/01 e l’Accordo Stato Regioni del 16/3/2006.

In materia di sostanze psicotrope sono il DPR 309/90, l’Accordo del 30/10/2007 e l’Accordo Stato Regioni del 18/9/2008 .

Nel caso di un’associazione sportiva dilettantistica, che non ha dipendenti ma offre dei rimborsi spese ai soci che si occupano di adempimenti materiali e immateriali derivanti dalle attività istituzionali, quali sono gli obblighi in materia di sicurezza a carico del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e in generale dei Soci?

Per rispondere al quesito occorre richiamare la definizione di lavoratore contenuta nell’art. 2 del D.lgs. 81/08: «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari».

Dunque non solo i dipendenti rientrano in tale definizione, ma chiunque svolga un attività lavorativa a prescindere dalla tipologia contrattuale, anche gratuitamente.

Sebbene non sia possibile esprimersi in termini di certezza e non sia possibile entrare nel merito specifico dei contratti e delle attività della sua associazione, si ritiene probabile che la situazione da lei descritta possa portare all’identificazione di un datore di lavoro e di uno o più lavoratori.

In tal caso, incombono sul datore di lavoro tutti gli obblighi tipici del D.lgs. 81/08 quali la valutazione del rischio, la formazione, l’informazione, la nomina dei soggetti della prevenzione…

Una scuola di un ordine qualsiasi può svolgere in proprio la formazione dei R-ASPP, sotto la supervisione del Dirigente Scolastico e con la cooperazione del SPP, oppure deve rivolgersi necessariamente ad una agenzia formativa tra quelle che compaiono nell’elenco regionale per la formazione?

Le istituzioni scolastiche statali abilitate a svolgere attività di formazione per RSPP e ASPP nei confronti del proprio personale sono indicate nel punto 4.1.1 del Provvedimento 26 gennaio 2006 (GU n. 37 del 14-2- 2006) e sono riconducibili alle seguenti tipologie:

1) Istituti tecnici industriali

2) Istituti tecnici aeronautici

3) Istituti professionali per l’industria e l’artigianato

4) Istituti tecnici agrari

5) Istituti professionali per l’agricoltura

6) Istituti tecnici nautici

7) Istituti professionali per le attività marinare.

Sono un RSPP di un Istituto Professionale, laureato in ingegneria. Vorrei sapere se posso tenere corsi di informazione, formazione e aggiornamento per lavoratori, ASPP, preposti, datore di lavoro internamente alla scuola, e se posso tenere corsi di informazione e formazione e aggiornamento per lavoratori, ASPP, preposti, datore di lavoro, e lavoratori di altre scuole statali.

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori e dei preposti non individua al momento particolari requisiti per il soggetto organizzatore dei corsi.

Definisce invece i requisiti dei docenti che devono possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza del lavoro (che può consistere anche nello svolgimento almeno per un triennio dei compiti di RSPP).

Rimane comunque obbligatoria la collaborazione con gli organismi paritetici dove presenti nel settore e nel territorio.

Per quanto riguarda gli R-ASPP rimangono validi gli Accordi del 26 gennaio 2006 e 5 ottobre 2006, che individuano come soggetti formatori anche gli Istituti Professionali per l’Industria. Infine, per la formazione dei Datori di Lavoro, che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, i soggetti formatori sono individuati nel punto 1 dell’Accordo del 21 dicembre 2011 n. 223, che non comprende gli istituti professionali.

Nel caso di impresa con dipendenti interinali, i costi relativi alla formazione in merito alla sicurezza e alla visita di idoneità lavorativa sono a carico dell’effettivo datore di lavoro (ovvero dell’agenzia interinale) o dell’impresa presso la quale gli interinali sono impiegati?

L’articolo 3 comma 5 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato Decreto, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell’utilizzatore».

A sua volta il comma 5 dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 prevede che: «Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla Legge e dai Contratti collettivi».

Dunque occorre verificare i contenuti del contratto con l’agenzia interinale.

Un lavoratore assunto part-time per lavorazioni di muratura del cantiere è tenuto al corso di formazione su salute e sicurezza del lavoro?

Qualunque sia il rapporto contrattuale il lavoratore deve essere informato, formato e addestrato dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda la formazione ex art. 37, comma 1 del D.lgs. 81/08 questa è stata recentemente disciplinata dall’Accordo Stato regioni rep. 221 del 21/12/2011, entrato in vigore in data 26/1/2012, che richiede per il settore edile una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica di 12 ore, a cui vanno aggiunte, l’informazione, l’addestramento e l’eventuale formazione speciale.

Il datore di lavoro assumendo tale ruolo con l’inizio del rapporto di lavoro assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa prevenzionistica.

Un’azienda intende incaricare come RSPP interno un proprio dipendente con contratto di apprendistato, in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/08. E’ possibile?

Ai fini del D.lgs. 81/08 l’apprendista è equiparato al lavoratore e dunque può legittimamente fare il RSPP.

Che cosa si intende per organismi paritetici?

Ai sensi del D.lgs. 81/08, per organismi paritetici si intendono gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

- La programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;

- Lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;

- L’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;

- Ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento per gli RSPP e quando scade il termine per aggiornarsi?

Premesso che si parla sempre e solo di aggiornamento del modulo B perché i moduli A e C costituiscono credito permanente e che il credito modulo B non viene mantenuto in caso di mancato aggiornamento a prescindere che si eserciti o meno il ruolo di R-ASPP.

A tale proposito risulta chiaro che il soggetto che non si aggiorna perde il titolo formativo modulo B.

L’Accordo Stato Regioni del 5/10/2006, al punto 3, ha stabilito che “La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell’aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell’esonero.

Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi”.

Il 14/2/2012 rappresentava, quindi, la data ultima per completare l’aggiornamento degli R-ASPP che hanno goduto dell’esonero del modulo B secondo le tabelle A4 e A5 dell’Accordo 26/1/2006.

Ovviamente per coloro che hanno conseguito il modulo B, il quinquennio decorre dalla data del conseguimento di tale credito formativo.

L’unica laurea prevista alla data dell’Accordo era quella in tecnico della prevenzione, mentre le lauree in ingegneria, architettura ecc. sono state riconosciute nel 2008 con il D.lgs. 81/08.

Il quinquennio, in questo caso, decorre dal conseguimento della laurea o, nel caso si tratti di titolo pregresso, dalla data del riconoscimento ope legis, che per ingegneri e architetti è il 15/5/2008.

Quali sono le modalità per comunicare i nominativi degli RLS all’INAIL?

Secondo quanto disposto dalle modifiche apportate dal D.lgs. 106/09 all’art. 18 del D.lgs. 81/08, la comunicazione all’INAIL va effettuata non più con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.

La procedura per tale comunicazione è contenuta nella circolare INAIL n. 43/2009 del 25/08/2009 disponibile nel sito www.inail.it

Per il momento, sono escluse da tale procedura tutte quelle Amministrazioni espressamente enunciate dall'art. 3, comma 2, del Dlgs 81/08 (tra le quali gli Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado), che riceveranno indicazioni in merito una volta emanati i previsti specifici Decreti attuativi.

2. LUOGHI DI LAVORO, MACCHINE E DPI – TITOLI II, III (ART. 62-87)

Mi sembra di capire che l’all. XIII del D.lgs. 81 richiede sempre disponibilità di docce, mensa e spogliatoio (oltre a servizi igienici e lavabi) in tutti i cantieri, anche se di limitata entità. Per i soli WC e lavabi è possibile fare una convenzione con un bar adiacente che rimane aperto per tutto l’orario di cantiere? Per docce e locali mensa/spogliatoio, è possibile fare una convenzione con proprietario di residenza privata adiacente al cantiere?

L’allegato XIII al punto 3.5 ammette convenzioni solo con strutture idonee aperte al pubblico e non con privati.

D’altra parte ovvie ragioni sconsigliano l’uso promiscuo di servizi igienici.

Si ritiene che l’ipotesi del punto 3.5 valga a soddisfare gli obblighi del punto 3 (gabinetti e lavabi) e non anche per soddisfare gli obblighi contenuti in altri punti.

Volevo chiedere alcune informazioni riguardante l’utilizzo in azienda di un carrello elevatore con motore a combustione interna. Non sono riuscito a trovare un riferimento normativo sull’obbligo a non utilizzare questa tipologia di carrello all’interno di un azienda. Esiste una normativa in merito?

L’emissione di gas di scarico nell’ambiente di lavoro deve essere abbattuta secondo l’art. 20 del DPR 303/56, ora punto 2.1.4 bis dell’allegato IV del D.lgs.81/08.

Una ditta ha acquistato un paranco (da un fornitore XXX) di portata 1000 kg. Al momento della installazione il fornitore XXX si è reso conto di dover apportare delle modifiche, a mio parere sostanziali, per motivi di ingombro legati al luogo della installazione , quali:

- Sostituzione del gancio rispetto a quello previsto dal produttore YYY (2 mm più piccolo)

- Ulteriore foro nel punto in cui il paranco si attacca al carrello (sempre per motivi di ingombro).

Quali sono le responsabilità della ditta tenendo presente che il produttore YYY non è stato neppure coinvolto in tutto questo? In altre parole siamo nell’ambito di modifiche che vanno oltre la ordinaria e straordinaria manutenzione per cui è prevista una nuova marcatura CE e dichiarazione di conformità?

Il costruttore deve certificare la singola macchina identificabile con la matricola.

Se la dichiarazione di conformità non corrisponde alla macchina e al libretto d’uso e manutenzione, la stessa non deve essere accettata.

E’ buona norma richiedere al costruttore una dichiarazione di corretta installazione e un collaudo.

Che periodicità hanno le verifiche periodiche degli impianti di una scuola. Quali fonti posso consultare per ottenere queste informazioni?

La periodicità delle verifiche è biennale. Per gli impianti di terra il riferimento normativo è il DPR 462/01, che all’art. 4, comma 1, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

Per impianti elettrici nei «locali a maggior rischio in caso di incendio» (Norma CEI 64-8/7 Sezione 751) s’intendono gli impianti installati in ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano negli ambienti ordinari.

In particolare la citata Sez. 751 della Norma CEI 64-8/7 comprende:

_ Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno.

I seguenti esempi sono tratti dall’allegato A della sez. 751 della Norma CEI 64-8/7:

- Omissis

- Scuole di ogni ordine, grado e tipo, accademie e simili;

- Omissis

L’ex art 48 del 303/56 divenuto art 67 del D.lgs. 81/08 parla di notifica agli organi competenti quando è prevista la presenza di più di tre lavoratori. Se un azienda, nel corso degli anni, cresce e pertanto passa da due a quattro lavoratori, cosa deve fare?

La notifica di cui all’art. 67 del D.lgs. 81/08 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

Si tratta dunque di una previsione che si basa sulle dimensioni delle azienda che deve essere effettuata ex ante e che deve essere compatibile con la situazione di fatto.

Non vi sono eccezioni.

Se un azienda, nel corso degli anni, cresce (passando da due a quattro lavoratori) e si rende necessaria una ristrutturazione e/o ampliamento occorrerà presentare la notifica ex art. 67.

Nel corso di una attività di vigilanza presso una azienda agricola, quali azioni deve intraprendere l’UPG (prescrizione, diffida, disposizione) nei confronti del datore di lavoro o del coltivatore diretto del fondo nel caso in cui alcune attrezzature di lavoro (non a norma) vengono dichiarate fuori servizio perché obsolete o guaste?

Bisogna distinguere se le attrezzature sono effettivamente inservibili oppure al di là della dichiarazione di «fuori servizio» sono immediatamente utilizzabili.

Nel primo caso ovviamente non si commette alcun reato a possedere dei «rottami».

Nel secondo caso invece occorre distinguere tra coltivatore diretto e datore di lavoro.

Nel primo caso, quindi in assenza di lavoratori, si applica solamente l’art. 21 del D.lgs. 81/08, uso di macchina non conforme.

Quindi se al momento del sopralluogo la macchina veniva usata si contesterà la violazione dell’art. 21, se invece non veniva usata al più si potrà disporre con atto motivato che non venga utilizzata in futuro.

Se si tratta di un datore di lavoro, può essere contestato l’art. 71.

Per un carrello elevatore (elettrico, diesel…) occorrono denuncia e verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.lgs. 81/08 oppure è sufficiente la manutenzione prevista dal costruttore più verifica trimestrale funi e catene?

I carrelli elevatori non rientrano nelle attrezzature di cui all’allegato VII, tuttavia devono essere soggetti all’attività di manutenzione di cui ai commi 4 e 8 dell’art.71 e alle disposizioni contenute nell’allegato VI del D.lgs. 81/08.

Dovendo verificare la rispondenza alle norme di legge sulla sicurezza e l’igiene del lavoro di una macchina utensile (centro di lavoro) costruita nell’anno 2001 e marcata CE secondo le norme in vigore all’epoca (Direttiva 98/37/CE e D.P.R. 459/96), vorrei sapere a quali leggi fare oggi riferimento, visto che sia la direttiva sia il decreto indicati sono stati abrogati rispettivamente dalla Direttiva 2006/42/CE e dal D.lgs. 17/10 che l’ha recepita?

L’aggiornamento della direttiva macchine con l’entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE (recepito con il D.lgs. 17/10) non impone un adeguamento alle macchine messe in servizio in vigenza della Direttiva 98/37/CE .

Quindi, nel caso prospettato, il riferimento tecnico rimane la Direttiva 98/37/CE e le eventuali norme armonizzate richiamate nella dichiarazione di conformità della macchina.

Ovviamente occorrerà verificare se nel frattempo l’UE abbia o meno attivato clausole di salvaguardia sulla specifica macchina.

Qual è l’altezza minima delle unità di decontaminazione da utilizzare per la bonifica di manufatti in amianto in matrice compatta?

L’unità di decontaminazione, più propriamente definita sistema di decontaminazione, è normalmente inserita in strutture monoblocco all’interno delle quali sono ricavati lo spogliatoio sporco, lo spogliatoio pulito, il vano doccia e la chiusa d’aria.

Tali monoblocchi vengono spostati nei diversi cantieri di bonifica.

Per quanto riguarda l’altezza minima di tali strutture, si suggerisce di fare riferimento all’Allegato XIII del D.lgs. 81/08 che al punto 5 “Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione” stabilisce che «5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40 ...».

Oltre all’art. 71 del D.lgs. 81/08, esiste qualche altro riferimento normativo in merito all’obbligatorietà del patentino per i lavoratori che utilizzano il muletto?

Il c.d. «patentino» altro non è che l’attività di informazione, formazione e addestramento richiesta dagli artt. 36, 37 e 73 del D.lgs. 81/08.

Vorrei cortesemente sapere se dei loculi interrati o seminterrati di un cimitero sono da intendersi ambiente confinato ai fini della applicazione della vigente normativa (DPR 177/11)?

Anche con riferimento alla Guida Operativa ISPESL 2008, si ritiene che i loculi interrari e seminterrati, quando caratterizzati da accessi di dimensioni limitate, condizioni di aerazione sfavorevole e accessi dall’alto, possano intendersi quali ambienti confinati ai fini della legislazione vigente.

3. CANTIERI – TITOLO IV (ARTT. 88-160)

Come gestisco il POS nel caso di una società snc con due soci amministratori al 50%, che si occupano di progettazione e gestione del cantiere, nominati come impresa affidataria, che formano una ATI con l’impresa esecutrice delle opere»? Ogni ditta dovrà avere il proprio? Anche la società in questione che però non opera sul cantiere manualmente ma solo da gestore? Inoltre tale società dovrà comunque avere il proprio RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso, RLS, il proprio DVR?

I soci delle s.n.c. sono equiparati ai lavoratori pertanto la s.n.c. deve avere il proprio RSPP, Addetto antincendio, addetto primo soccorso e redigere il DVR ecc.

Inoltre ai sensi dell’art. 96 comma 1, del D.lgs. 81/08 spetta anche al datore di lavoro delle imprese affidatarie la redazione del P.O.S.

Dovrei eseguire dei lavori di ristrutturazione che probabilmente comporteranno l’intervento di più imprese.

Vorrei sapere se è necessaria la comunicazione all’ASL competente e, in tal caso, le modalità di tale comunicazione ?

E’ necessaria la notifica all’ASL e alla DPL secondo i contenuti dell’all. XII del D.lgs. 81/08.

Per le modalità si suggerisce di prendere contatti con l’ASL competente per territorio.

Dovrei seguire la sicurezza per un piccolo cantiere in Torino sotto i 100.000 Euro. Ho visto che all’art. 90 comma 11 in caso di lavori non soggetti a permesso di costruire e inferiori ai 100.000 Euro, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori svolge anche il ruolo di Coordinatore per la progettazione. Cosa significa in pratica? Il Piano di sicurezza può essere fatto anche dopo l’affidamento dei lavori all’impresa o non va fatto per niente?

Se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non in contemporanea, il committente, nel caso prospettato nella domanda, prima dell’affidamento dei lavori può nominare il solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Tale soggetto, deve essere in possesso dei requisiti dell’art. 98 del D.lgs. 81/08 e, nel caso specifico, deve ottemperare agli obblighi stabiliti dall’art. 91 a carico del coordinatore per la progettazione e art. 92 a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Si segnala che il Ministero del Lavoro si è espresso specificando che in questi casi il coordinatore in fase di esecuzione deve essere nominato contestualmente all’incarico di progettazione (Circ. n. 30 del 29 Ottobre 2009).

Svolgo la funzione di coordinatore della sicurezza nei cantieri, mi sono sorti dei dubbi in merito all’idoneità tecnico professionale che devono avere:

- Le imprese familiari;

- Le società s.n.c. dove in cantiere lavorano due o tre soci con pari responsabilità e indipendenza lavorativa, anche decisionale.

Il dubbio è: si configurano come imprese e quindi devo richiedere POS, ecc. come da Allegato XV, o come lavoratori autonomi e quindi devo richiedere altri documenti secondo l’Allegato XVII?

In tutti i casi vige l’obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità previste dall’allegato XVII del D.lgs 81/08.

Nel caso prospettato, le imprese familiari e le imprese snc sono imprese il cui datore di lavoro nel rispetto degli obblighi previsti dall’ art. 96 c. 1 lett. g) deve redigere il POS.

La verifica dell’idoneità tecnico professionale di tali imprese deve essere effettuata secondo i contenuti del punto 1 dell’allegato XVII.

Una impresa edile chiede se ai sensi del D.lgs. 81/08 occorre che nei cantieri in cui opera vi sia sempre tra i suoi dipendenti un addetto antincendio e pronto soccorso, sia nel caso che essa operi come unica impresa nel cantiere sia nell’ipotesi in cui nel cantiere operino più imprese?

Per assicurare un efficace intervento in caso di emergenza nel cantiere deve essere presente personale adeguatamente formato al ruolo di addetto antincendio e pronto soccorso.

In una ATI tra lavoratori autonomi si deve individuare il soggetto responsabile incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.lgs. 81/08?

Per quanto riguarda i compiti dell’art. 97, i soggetti obbligati sono il datore di lavoro e il dirigente.

Pertanto, è necessario individuare il soggetto che all’interno dell’ATI ricopre il ruolo di datore di lavoro ed eventualmente chi svolge il ruolo di dirigente.

Una pubblica amministrazione definisce un importo da destinare per lavori di manutenzione dei propri edifici e interventi di adeguamento di strutture ed impianti, cioè opere di diverso tipo ed entità. Indice una gara di appalto per l’affidamento degli interventi ad una ditta in modo da avere un referente per l’esecuzione di tali opere manutentive. Ci saranno casi in cui le opere richiederanno la redazione di un PSC mentre altre, sia per entità sia per tipologia e rischi specifici, no. E’ bene precisare che, al momento, i lavori non sono noti, pur sapendo che si potrebbe avere bisogno di rifare una copertura, come di riparare un semplice wc. Di fronte ad una situazione poco definita la P.A. in sede di contratto ritiene doveroso allegare e fare sottoscrivere anche il PSC. Al momento della sottoscrizione del contratto non è però ancora chiaro che tipo di opera si prevede di eseguire e quindi non ci sono elementi specifici su cui potere capire se necessario fare un PSC e che contenuti debba avere.

Se l’oggetto dell’appalto prevede, tra gli altri, lavori edili per i quali è prevedibile la presenza anche non contemporanea di più imprese devono essere nominati, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il Coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell’affidamento dei lavori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE).

Il Coordinatore per la progettazione, tra gli obblighi previsti a suo carico dall’art.91 del D.lgs. 81/08, ha quello della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

In assenza di alcuni elementi di conoscenza dei lavori in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità delle amministrazioni aggiudicatrici “contratto aperto”, il PSC dovrà essere definito sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili e rinvierà ad un secondo momento, preventivo all’inizio dei lavori, la definizione degli aspetti operativi.

Quali documenti devono essere pretesi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale di una impresa straniera incaricata di eseguire opere in un cantiere sul territorio nazionale?

Gli stessi previsti per le aziende italiane dall’Allegato XVII e dall’art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/08.

In uno stabile di cinque unità abitative di proprietà di quattro individui devono essere tinteggiate le facciate, a tale riguardo i proprietari intendono fare installare un ponteggio perimetrale e procedere autonomamente alla tinteggiatura. Quali sono gli obblighi a loro carico stabiliti dal D.lgs. 81/08 nel caso essi operino sul ponteggio singolarmente o in cooperazione tra loro?

Premesso che nulla vieta al proprietario di operare sulla sua proprietà ad opere di tinteggiatura, quindi se un proprietario o un conduttore decide di tinteggiarsi la cucina non è soggetto agli obblighi del D.lgs. 81/08.

Nel caso prospettato, invece, si tratta di una attività svolta su una proprietà comune che richiede ad una pluralità di soggetti committenti di affidare i lavori a imprese/lavoratori autonomi in possesso dei requisiti dell’allegato XVII del D.lgs.81/08.

In questo caso, ognuno dei 4 proprietari svolgerebbe in proprio una parte dei lavori e affiderebbe agli altri tre l’esecuzione della parte rimanente.

Pertanto, si ritiene che ciascuno dei soggetti coinvolti nell’affidare a terzi una parte dei lavori dovrebbe verificarne i requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art 90 del D.lgs. 81/08.

Sintetizzando, infine, per quanto riguarda l’esecuzione singola si potrebbe configurare la prestazione di un lavoratore autonomo con gli obblighi dell’art. 21, mentre nel caso di «cooperazione» ci avvicineremmo ad una situazione di società di fatto.

Qual è la differenza tra DUVRI e POS?

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è previsto dall’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08 e viene redatto dal datore di lavoro committente in relazione a lavori in appalto e subappalto.

Il Piano operativo di sicurezza (POS), previsto dagli articoli 89 e 96 del D.lgs. 81/08, contiene la valutazione dei rischi del singolo cantiere edile e deve essere redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Se in un cantiere di allestimento fieristico in cui il Committente non predispone alcun documento di sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI) e non richiede alle ditte esecutrici i documenti o il Piano Operativo, si può ritenere idoneo il comportamento dell’impresa affidataria (avente uno o più subappaltatori) che comunque applica quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/08?

L’impresa affidataria risponde dei propri obblighi e non delle eventuali responsabilità del committente.

Ma occorre tenere conto che la mancata predisposizione dei documenti di coordinamento da parte del committente può avere riflessi importanti sulla sicurezza delle impresa affidataria e delle imprese sub affidatarie e, pertanto, l’impresa affidataria deve esigere dal committente la predisposizione del PSC e/o del DUVRI nei casi in cui tali documenti sono obbligatori.

Quando le caratteristiche di un ponteggio metallico rispettano quanto indicato nel Libretto delle Istruzioni del Fabbricante è necessario procedere alla stesura del PIMUS?

Sì, il Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi (PIMUS) deve essere redatto in tutti i casi di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi metallici.

A quali enti si deve richiedere il DURC e quali informazioni deve contenere?

Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) viene rilasciato da:

a) INPS;

b) INAIL;

c) Casse Edili (nel settore edile);

d) Altri enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria previa convenzione con INPS e INAIL.

Secondo l’articolo 4 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 il DURC deve contenere:

a) La denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;

b) L’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;

c) La dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;

d) La data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;

e) La data di rilascio del documento;

f) Il nominativo del responsabile del procedimento.

4. SEGNALETICA DI SICUREZZA, MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, VIDEOTERMINALI – TITOLI V,VI, VII (ARTT. 161-180)

Come devono essere etichettate le tubazioni visibili che servono a contenere o trasportare sostanze pericolose utilizzate nei luoghi di lavoro in considerazione dell’entrata in vigore del regolamento cd CLP (Classification, Labelling and Packaging) sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose?

L’allegato XXVI del D.lgs. 81/08, che indica le prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni contenenti sostanze o preparati pericolosi, già prevede nel richiamo alle successive modifiche e integrazioni alle normative del settore, l’applicazione del Regolamento CLP.

Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota Prot. 15/VI/0014877/MA001.A001 del 30/06/11 – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – Div. VI ha impartito le prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni dei regolamenti europei sulla “chimica”, tra cui il Regolamento CLP, nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.lgs. 81/08, Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “ Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”), indicando che potranno coesistere, almeno fino a quando il regolamento CLP non sarà a regime (1° giugno 2015), la segnaletica di sicurezza in base agli allegati del D.lgs. 81/08 quella afferente alle nuove prescrizioni CLP.

Considerato che nel D.lgs. 81/08 si fa riferimento a molteplici metodologie per la valutazione dei rischi da Movimentazione Manuale dei Carichi, è corretto interpretare che tali metodi non siano obbligatori ma che l’azienda possa utilizzare solo i fattori che sono indice di rischio nella movimentazione e analizzare quelli senza ricorrere obbligatoriamente a NIOSH, MAPO o altro?

Secondo quanto previsto dal titolo VI del D.lgs. 81/08, il Datore di Lavoro valuta le situazioni di rischio in materia di Movimentazione Manuale dei Carichi e adotta le conseguenti azioni di prevenzione tenendo conto delle indicazioni di cui all’allegato XXXIII.

Il ricorso a buone prassi e a linee guida non è un obbligo tassativo ma, come indicato dall’art. 168, comma 3 del decreto 81, un semplice criterio di riferimento.

È corretto eseguire la valutazione dei rischi per soggetti “giovani” e “anziani” considerando per loro una massa di riferimento specifica (maschi: 20kg; femmine: 15 kg), ridotta rispetto a quella standard? Viceversa, è preferibile non eseguire per queste categorie una valutazione del rischio specifica e tenere conto dell’invecchiamento individuale unicamente nell’ambito della formulazione del giudizio di idoneità da parte del medico competente? In quest’ultimo caso, nell’ambito della valutazione dei rischi, riterrei comunque opportuno prevedere per questi soggetti l’attivazione di misure di tutela, quali la sorveglianza sanitaria, a partire da indici di sollevamento più bassi rispetto agli altri.

Si ritiene che i valori limite di sollevamento per età e sesso vadano intesi come rigidi, secondo lo schema seguente:

- maschi 18-45 anni: 25 kg

- maschi <18 o >45 anni: 20 kg

- donne 18-45 anni: 20 kg

- donne <18 o >45 anni: 15 kg

Le masse di riferimento possono essere considerate come il peso massimo sollevabile in condizioni ideali.

Chiaramente questi limiti vanno pesati per le condizioni di sollevamento e per frequenza e durata, secondo le indicazioni del NIOSH (Lifting equation).

Il superamento di tali pesi durante i sollevamenti, anche occasionali, è un indicatore della possibile presenza di criticità nelle operazioni svolte: in queste condizioni non può essere assicurata la protezione per almeno il 90% della relativa popolazione di riferimento.

Si noti che sia nello standard ISO 11228-1 che nella norma UNI EN 1005-2 tali masse di riferimento non sono considerate come limiti invalicabili bensì come indicatori di protezione minima delle varie popolazioni.

Infatti, masse superiori anche ai 25 Kg sono elencate per popolazioni lavorative definite particolari: in queste condizioni, peraltro frequenti in certe mansioni (ad esempio le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ecc…), risulta necessario ricorrere a diverse misure per mantenere sotto controllo il livello di rischio (es. ausili, procedure organizzative, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc…).

Rimane comunque inalterato il concetto che il superamento di tali soglie diviene un indice importante di situazione a rischio.

Le azioni svolte con l’intervento di 2 addetti non sono affatto trattate dalla ISO 11228. In particolare, le azioni di sollevamento gravose svolte con l’intervento di 2 addetti sono tutt’altro che rare. In tal caso, è corretto eseguire la valutazione utilizzando l’equazione 4.3.3.2.1 della EN 1005-2, la quale tiene conto dei presenti aspetti ed è per il resto identica all’equazione A.7.2 della ISO 11228-1?

Sì, è corretto.

Mentre l’originale formula del NIOSH non prevede moltiplicatori aggiuntivi nel caso in cui il sollevamento venga effettuato da 2 operatori, sia la norma EN 1005-2 che lo standard ISO 11228-1 prevedono interventi correttivi degli indici di sollevamento quando questo sia effettuato da due o più lavoratori contemporaneamente.

I differenti metodi di approccio delle due norme, anche se utilizzano metodi matematici diversi, non presentano sostanziali difformità, sottolineando entrambe la necessità di introdurre dei riduttori dell’indice finale, quando il sollevamento avvenga con queste modalità.

Un indice di sollevamento (equazione A.7.2 della ISO 11228-1) pari a 1 può essere considerato un ”valore di azione” analogo a quello ex art. 201 del D.lgs. 81/08? In tal caso, è possibile considerare quale “valore limite di esposizione” un indice di sollevamento pari a 3? Oppure occorre considerare un indice di sollevamento pari a 1 come un “valore limite di esposizione”?

Si ritiene che per l’indice di sollevamento, il valore di 0.85, piuttosto che quello di 1, dovrebbe essere considerato il livello di azione oltre il quale sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; infatti, data la variabilità del livello di esposizione presente in molte attività lavorative, anche se considerate omogenee, è probabile che la valutazione del rischio sia affetta da una discreta incertezza, che consiglia di considerare potenzialmente esposti anche lavoratori con un livello di esposizione borderline.

Al contrario, un valore pari a 3 costituisce il valore limite di esposizione.

I lavoratori di un ufficio di un’azienda industriale non utilizzano il videoterminale in modo sistematico e abituale per venti ore alla settimana e, pertanto, non rientrano nella definizione di “lavoratori” di cui all’ art.173 del D.lgs. 81/08. Come deve essere organizzato il loro posto di lavoro?

Il comma 3 dell’art. 174 “Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti” del D.lgs. 81/08, prevede, indipendentemente dalla presenza dei cd “lavoratori” addetti al videoterminale così come definiti dalla norma (art. 173), che i posti di lavoro vengano organizzati e predisposti in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV del citato Decreto.

AGENTI FISICI, SOSTANZE PERICOLOSE, AGENTI BIOLOGICI, PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE – TITOLI VIII, IX, X, XI (ARTT. 181-297)

L’articolo 201 del Decreto 81/08, relativo ai valori limite di esposizione e valori d’azione inerenti il rischio vibrazioni, stabilisce anche valori limite su «periodi brevi». Cosa si intende per periodi brevi?

I valori limite di esposizione su periodi brevi (20 m/s2 per HAV e 1,5 m/s2 per WBV) sono valori che puntano a ridurre i rischi indiretti di infortunio e sono desunti dalle prime versioni della direttiva comunitaria sulle vibrazioni (le proposte di Direttiva 93/C77/02 e 94/C230/03) che utilizzavano il termine “… in pochi minuti”.

Premesso che i valori limite su tempi brevi sono comunque valori R.M.S., in attesa di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-normativa si ritiene che per “periodi brevi” si debba intendere un valore di aw che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze in indagine.

Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV (Hand Arm Vibration) e almeno 3 minuti per WBV (Whole Body Vibration).

Un distributore di carburante (benzina, gasolio e gpl) deve tenere il registro degli esposti ai cancerogeni?

Ai sensi dell’articolo 236 del D.lgs. 81/08, il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

I lavoratori per i quali la valutazione di cui all’articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242).

Gli stessi lavoratori sono iscritti nel registro degli esposti (art. 243).

Qual è il corso minimo che devono sostenere i lavoratori addetti alla rimozione e smaltimento amianto?

Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h, della Legge 257/92?

Si deve fare riferimento all’art. 10 del DPR 8/8/1994 - Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione.

1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti: a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica; b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.

2. I corsi di livello operativo sono mirati all’acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all’uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti: a) rischi per la salute causati dall’esposizione a fibre di amianto; b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all’uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria; c) finalità del controllo sanitario dei lavoratori; d) corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento.

3. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore.

4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.

5. Tali corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti: a) rischi per la salute causati dall’esposizione a fibre di amianto; b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell’ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l’organo di vigilanza; c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti; d) metodi di misura delle fibre di amianto; e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell’inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione; f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione; g) corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento; h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.

6. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore.

7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o province autonome previa verifica finale dell’acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all’attività cui saranno addetti i discenti…

Quali sono le disposizioni sulla valutazione del rischio chimico e sulle schede di sicurezza delle sostanze pericolose?

Il regolamento 453 del 20 maggio 2010, modificando l’allegato 2 del REACH ha disposto la modifica delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose prevedendo tra l’altro l’indicazione della doppia classificazione (CLP e Direttiva 67/548/CEE).

Pertanto, anche le imprese nella Valutazione dei Rischi dovranno tenere conto dei nuovi criteri di classificazione delle sostanze pericolose.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare 14877 del 30/06/2011 ha impartito le prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione ed eventuale Restrizione delle sostanze chimiche), del Regolamento CLP (classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele pericolose) e del Regolamento 453/2010, inerente il contenuto delle schede dei dati di sicurezza, nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.lgs. 81/08 e smi, Capo I “protezione da Agenti Chimici” e Capo II “ Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”).

Stiamo provvedendo a redigere per alcune aziende il Documento di Valutazione dei Rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni (in particolare trattasi di utilizzo di MDI per la schiumatura delle vasche frigorifere), sulla base di rilevazioni ambientali condotte negli ambienti produttivi. L’MDI (diisocianato di 4,4'-metilendifenile) è stato recentemente classificato come R40. Occorre redigere il registro degli esposti o quest’ultimo deve essere esclusivamente compilato in presenza di sostanze classificate come R45, R46 e/o R49?

Nel caso prospettato, il prodotto, essendo classificato come R40, rientra nei cancerogeni di terza categoria (CE).

A tali sostanze non si applica il capo secondo del Titolo IX del Decreto 81/08 e smi.

La circolare del Ministero del Lavoro del 25.01.2011 (Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità - ESEDI- all’amianto) non contempla le attività lavorative che potrebbero avere un’esposizione indiretta all’amianto, poiché non direttamente coinvolto nel ciclo produttivo. Intendiamo, ad esempio, le varie mansioni operanti in fabbricati industriali in cui è presente contro soffittatura in fibro-cemento contenente amianto: oltre ad un monitoraggio periodico finalizzato alla quantificazione e verifica dei limiti, come può essere valutata, in ambito di valutazione dei rischi, l’esposizione di tali mansioni?

Oltre alla verifica periodica dei livelli di esposizione occorre prevedere la verifica periodica dello stato di degrado dei MCA e provvedere alla manutenzione degli stessi e/o intraprendere altre misure, che possono derivare dalla specifica valutazione del rischio (tra le quali la bonifica).

Devo compilare il registro per lavoratori esposti al fumo passivo, sapendo che le sostanze cancerogene presenti sono benzene e IPA, vorrei sapere se nel quadro B e nel modulo dei dati individuali del registro degli esposti si inserisce la concentrazione delle singole sostanze cancerogene (benzene, IPA ed eventualmente nicotina se opportuno) o si può indicare solamente fumo passivo come miscela di più sostanze?

Tecnicamente si ritiene che debba essere inserita la concentrazione delle singole sostanze cancerogene.

Sono un RSPP di una azienda metalmeccanica che usa modestissime quantità di sostanze pericolose: solventi, colle, grassi, oli. Ho eseguito la valutazione del rischio chimico e mi sembra di ricordare che l’aggiornamento va effettuato ogni tre anni ma non trovo questa indicazione su alcuna normativa.

L’aggiornamento della valutazione del rischio chimico per la presenza/uso di agenti chimici pericolosi (Capo I del Titolo IX del D.lgs. 81/08 e smi) va effettuato, ai sensi dell’articolo 223, comma 7 del citato decreto, periodicamente e comunque in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

In presenza/uso di agenti cancerogeni o mutageni (Capo II del D.lgs. 81/08 e smi), l’aggiornamento della valutazione, ai sensi dell’articolo 236, comma 5 del decreto, fatto salvo una nuova valutazione in caso di modifiche significative del processo produttivo, va effettuata, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione.

(tratto da regione Piemonte)


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