Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - circolare di chiarimento – verifiche periodiche
Facciamo seguito alla nostra circolare n. 309 del 31 maggio scorso, per commentare i chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all’applicazione del Decreto dell'11 aprile 2011 relativo alle verifiche periodiche.
La circolare interviene su una normativa assai complessa, contraddittoria e densa di criticità applicative.
Confindustria oltre a riproporre la radicale modifica e semplificazione della normativa, ha sottolineato le criticità presenti al Ministero, che si è riservato di intervenire con successive indicazioni delle quali daremo tempestivamente notizia.
Di seguito evidenziamo i punti salienti e le criticità riscontrate nel testo.
- Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione: la circolare riporta i contenuti della richiesta di verifica in mancanza dei quali la stessa non è ritenuta completa (ad esempio: devono essere indicati l'indirizzo completo in cui si trova l'attrezzatura, i dati fiscali, i riferimenti telefonici, su carta intestata- se la richiesta è su supporto cartaceo - etc..). Il datore di lavoro deve indicare, inoltre, il nominativo del soggetto abilitato di cui intende avvalersi, individuato tra quelli iscritti negli elenchi delle Asl o dell'INAIL. Evidenziamo che questi elenchi non sono ancora presenti nella maggior parte del territorio e non è, quindi, possibile per il datore di lavoro presentare la richiesta di verifica "completa". Questo inficia l'attuazione concreta delle verifiche. La circolare definisce, inoltre, la decorrenza del termine della richiesta (la data di invio del fax; data di consegna della raccomandata sulla ricevuta; data di invio della PEC; data di protocollo di arrivo della posta ordinaria, raccomandata semplice o e-mail, etc..).
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(tratto da Confindustria)