Piano operativo di sicurezza non conforme alla normativa
Cassazione Penale, sez. 3, 13 luglio 2012, n. 28136 - Piano operativo di sicurezza non conforme alla normativa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente, Dott. GENTILE Mario - Consigliere, Dott. GRILLO Renato - Consigliere,
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere, Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 637/2010 TRIBUNALE di L'AQUILA, del 12/10/2010.
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
Con sentenza del 12 ottobre 2010, il Tribunale dell'Aquila ha condannato (Omissis) alla pena di euro 5000 di ammenda, e lo ha dichiarato responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 89, lettera h), articolo 17, comma 1, lettera a) e articolo 55, comma 1, lettera a), perchè nella qualità di titolare dell'impresa " (Omissis) di (Omissis)", predisponeva un piano operativo di sicurezza con contenuti non conformi a quanto disposto dall'articolo 28 e articolo 92, comma 1, lettera b) e dell'allegato 15 dello stesso Testo Unico, non avendo quello rinvenuto le caratteristiche di piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, in quanto riportante le indicazioni difformi dallo stesso e tabelle generiche oltre a dati già previsti dal piano di sicurezza e coordinamento.
Fatto accertato in (Omissis).
Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso in appello per i seguenti motivi:
1) Violazione del diritto di difesa. Per la prima udienza fissata a seguito di opposizione a decreto penale di condanna nel procedimento, che ha visto imputato il (Omissis), il difensore aveva provveduto a produrre istanza di legittimo impedimento a comparire, a causa di due concomitanti impegni professionali.
All'udienza, il giudice rigettata l'istanza di impedimento, esaminava il teste del PM e, previa chiusura dell'istruttoria dibattimentale, invitava le parti alle conclusione, così impedendo alla difesa di esaminare i propri testi, la cui lista era stata ritualmente depositata, e che seppure ammessa dal giudice, non era stata neppure revocata. Il diritto di difesa risulterebbe violato atteso che la valutazione del giudice in ordine all'impedimento del difensore sarebbe erronea perchè non si sarebbe tenuto conto del fatto che il concomitante impegno del difensore in un processo civile non poteva essere rinviato trattandosi di un procedimento cautelare di urgenza.
Il giudice avrebbe dovuto quindi concedere alla difesa un termine per citare i propri testimoni.
Infatti nonostante il deposito della lista testi non era seguito alcuna autorizzazione alla citazione degli stessi per la prima udienza, nè era stato consentito all'imputato di produrre ulteriori documenti.
Alla luce di queste considerazioni, si renderebbe necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al fine di acquisire il piano operativo di sicurezza del cantiere, mai acquisito al fascicolo del dibattimento.
Ciò in quanto dall'acquisizione dei due Piani operativi di sicurezza si potrebbe constatare che i difetti di conformità riscontrati nella prima stesura del piano, fossero stati successivamente eliminati.
Alla difesa non è stata data la possibilità di esaminare l'ispettore che aveva provveduto alla verbalizzazione delle infrazioni contestate all'imputato e del successivo verbale di verifica dell'adempimento.
2) L'imputato avrebbe dovuto essere assolto in quanto nel piano operativo di sicurezza erano stati inseriti tutti gli elementi previsti dalla legge. Il testimone esaminato aveva riferito che nel piano erano presenti elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa, sicchè non si comprende come la documentazione possa essere stata considerata non esaustiva. Erroneamente si sarebbe ritenuto che nel piano non fosse presente la valutazione del rischio rumore.
3) La contumacia dell'imputato non avrebbe potuto essere presa in considerazione ai fini della dosimetria della pena, atteso che l'imputato ha il diritto e non il dovere di essere presente in udienza. Ai fini della commisurazione della pena il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione il comportamento collaborativo dell'imputato.
La Corte di Appello dell'Aquila, ha convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte.
(...)
(Tratto da CPT Palermo)