Il ministero del lavoro fornisce chiarimenti sulle verifiche periodiche delle attrezzature
A seguito di numerosi quesiti pervenuti in merito all’applicazione del D.M. 11.04.2011, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti applicativi in particolare con riferimento alla richiesta di verifica periodica successiva alla prima, alle attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore, ai carrelli commissionatori, ecc.
Con riferimento al D.M. 11.4.2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Lgs. n. 81/2008 il Ministero del Lavoro ha risposto ad alcuni quesiti.
Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali:
Al fine di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica.
In questo caso, i termini dei 30 gg. saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa.
L’ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 gg dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l’impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.
Tuttavia, chiarisce il Ministero, resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.
(...)
(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13/08/2012, n. 23)
(tratto da IPSOA)