Obblighi di collaborazione del ''medico competente'' e responsabilità penale
Al ''Medico Competente'', nell'ambito del rapporto di collaborazione con il datore di lavoro che la legge gli attribuisce, spetta una funzione consultiva che non si esaurisce in un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale.
In particolare, la violazione dell'obbligo, sanzionata penalmente dall'art. 58 lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, riguarda ogni inosservanza e non anche la totale violazione dell'obbligo medesimo.
Del tutto innovativa e di estremo interesse la questione affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame, in cui i giudici si occupano per la prima volta del tema dell’esatta delimitazione dell’obbligo di collaborazione imposto dalla legge a quella particolare (e professionale) figura della sicurezza rappresentata dal medico competente.
Il tema è sicuramente di grande rilievo, considerato, soprattutto, l’esistenza di un dovere di “supervigilanza” introdotto dall’art. 18, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, che impone al datore di lavoro di esercitare un controllo puntuale sui soggetti attivi della sicurezza, tra cui il medico competente.
La sentenza, sicuramente condivisibile, merita però una riflessione, tenuto conto degli effetti potenzialmente dirompenti che la stessa potrebbe assumere se non “maneggiata con cura”.
(...)
I(Cassazione penale 15/01/2013, n. 1856)
(tratto da ipsonews)