Dati sanitari: dal Ministero Salute una circolare chiarisce sulle sanzioni
Il ministero della Salute ha pubblicato la circolare 13313- P del 10 giugno 2013, con la quale vengono forniti chiarimenti sulla trasmissione annuale dei dati collettivi aggregati, sanitari e di rischio, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Chiarimenti sulle sanzioni
I chiarimenti vertono, in particolare, sul contenuto dell'articolo 4 del DM. 9 luglio 2012 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012: si tratta del decreto che ha definito i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B per la trasmissione annuale dei dati per via telematica eccezionalmente entro il 30 giugno 2013, e che ha previsto, all'articolo 4, la sospensione delle sanzioni per i medici che si rendano inadempimenti dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati, previsto nell'art. 40 del Testo Unico.
Procedure telematiche e periodo transitorio di sperimentazione
Nella circolare il ministero ricorda che a partire dal 25 agosto 2012 (data di entrata in vigore del DM 9 luglio 2012), sono stati riattivati gli obblighi di redazione e trasmissione delle informazioni dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria da parte dei medici competenti, che erano stati temporaneamente sospesi: tuttavia, considerando le possibili criticità nella fase di prima attuazione, il Decreto Ministeriale 9 luglio 2012 ha previsto una fase transitoria, della durata di dodici mesi, a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso(e quindi fino al 25 agosto 2013), per l'effettuazione di una adeguata sperimentazione del nuovo obbligo di trasmissione, previsto nel Testo Unico di Sicurezza, all'art. 40.
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(tratto dal portale Redazione Insic)