Autotrasporto: attività ispettiva della guardia di finanza
Il Ministero dell’interno, d’intesa con il Comando Generale della Guardia di Finanza (GDF), ha stabilito, con circolare del 13 dicembre scorso, che alla violazione di determinate disposizioni della L. 298/74 e del d.lgs. 286/05, ci sia la sussistenza di un “fattore di rischio” di violazione della legislazione fiscale.
Nello specifico, le fattispecie affrontate dall’atto amministrativo si riferiscono agli artt. 26, 46 , 46 bis della L. 298/74.
Invece, per quanto riguarda il d.lgs. 286/05, le fattispecie sono riconducibili alla violazione degli artt. 7 e 7 bis, ovvero:
1. mancanza della scheda di trasporto (o di copia del contratto di trasporto se stipulato tra le parti) o di un documento equipollente;
2. alterazione e/o erronea compilazione della scheda suddetta;
3. mancanza delle istruzioni scritte a bordo mezzo nel caso di superamento dei limiti di velocità (art. 142 CDS) e mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (art. 174 CDS).
Infine, la circolare dispone che il cd “fattore di rischio” si ritiene presente anche nella violazione di altri articoli del CDS (61, 62, 164 e 167).
La finalità della circolare è quella di segnalare tali situazioni per procedere ad eventuali controlli fiscali.
Le attività di controllo saranno effettuate su tutti i soggetti della filiera del trasporto, con le modalità riportate nella circolare suddetta.