Autotrasporto: deliberazioni dell’osservatorio sulle attività di autotrasporto
Con deliberazione del 21 dicembre scorso, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, è intervenuto nuovamente ad adeguare, tenendo conto dell’ultima rilevazione disponibile (novembre 2011) del MISE, i costi di esercizio e i costi minimi della sicurezza nel rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti.
Inoltre, con determinazione del 14 dicembre, l’Osservatorio ha rivisitato la deliberazione del 2 novembre scorso.
Fermo restando l’impostazione metodologica posta a base del calcolo dei costi minimi, è stato esplicitato che considerate le 5 classi di veicoli a seconda della massa complessiva a pieno carico, per ciascuna di essa è stata individuata una percorrenza media annua ed un consumo medio di carburante a chilometro.
Riguardo alla specificità della classe di massa superiore alle 26 tonn., l’individuazione delle diverse tipologie di mezzi in funzione della categoria merceologica trasportata è stata anch’essa rapportata alla percorrenza media annua.
Le voci di costo che sono le seguenti:
1. trattore (costo acquisto e ammortamento) - semirimorchio (acquisto e ammortamento);
2. manutenzione del mezzo (trattore e semirimorchio);
3. lavoro;
4. assicurazioni, revisioni e bolli;
5. pneumatici;
6. carburante;
7. pedaggi;
8. organizzazione.
E’ stato anche esplicitato, e quindi rimodulata la titolazione della tabella del 2.11.2011, con riferimento alla parte destra della tabella stessa, per cui i costi minimi di esercizio si applicano in presenza di contratto scritto nei rapporti di subvezione.
Infine, l’Osservatorio ha disposto che, in relazione all’individuazione dei costi diversi del carburante, di cui al comma 2 dell’art. 83 bis, e che lo stesso doveva determinare il 15 dicembre scorso, non intende procedere ad alcuna modifica da apportare ai costi differenti dal gasolio già definiti con la deliberazione del 2 novembre scorso.
Si fa presente che, la rappresentanza confederale in Osservatorio ha espresso in entrambe le determinazioni, come in quelle precedenti, l’assoluta contrarietà per l’arbitrarietà e l’inattendibilità dei metodi utilizzati per l’incompatibilità delle determinazioni rispetto alla normativa sulla concorrenza e sulla libertà di attività d’impresa.