Danni da sbalzi di corrente
La disciplina della responsabilità per attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura di energia elettrica, pertanto, allorché nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica il gestore cagioni danno ad un terzo, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno, senza che si possa fare carico all'utente di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele o autonome iniziative.
Il Gestore della rete elettrica, infatti, è tenuto non soltanto alla semplice utilizzabilità dell’energia ma anche alla sicurezza ed erogazione di essa. .
Lo ha precisato il Giudice di Pace di Ceccano (Fr) accogliendo le domande di due utenti privati cui era stato negato il risarcimento dei danni subiti da apparecchiature elettroniche causati da sbalzi di tensione della linea domestica.
Giudice di Pace di Ceccano
Sentenza 13-17 aprile 2012, n. 400
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CECCANO
Nella persona della Dott.ssa Caterina Di Vito ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 678 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009 posta in decisione all'udienza del 27.05.2011 e vertente
TRA
1) M. D.
2) M.G.
entrambi da Ceccano, rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Simonelli in virtù di delega rilasciata a margine dell'atto di citazione e con loro elettivamente domiciliati in Frosinone, via Cavour 36
ATTORI E SOCIETA' ENEL SPA, nella persona del legale rapp.te p.t. con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Petrizi, Maria Luisa Meffe e Vincenzo Galassi in virtù di delega rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta e con questi selettivamente domiciliati in Frosinone, via M. Mastroianni 351 presso lo studio legale Galassi.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del 16.07.09, ore di rito, la Società Enel Spa con sede in Roma, nella persona del r.l.p.t., per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta , dei danni subiti a causa del danneggiamento di apparecchi elettrici ed elettronici a seguito di sbalzi di tensione verificatisi dal 15 al 18 novembre 2007 e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno in loro favore, nella misura pari ad € 1.100,00. Vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza di comparizione del 21.07.09 a cui era stata rinviata d'ufficio, parte attrice si riportava agli atti depositati e ne chiedeva l'integrale accoglimento: si costituita l'Enel Spa, la quale contestava ogni addebito e la causa veniva rinviata per le richieste di cui all'art. 320 cpc, all'udienza del 20.04.2010.
Espletata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 04.02.2011, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4.02.11 la causa veniva rinviata per la discussione, all'udienza del 27.05.11 con termine per note sino a detta udienza.
All'udienza del 27.05.11 la causa veniva trattenuta per la decisione.
(...)
(tratto da Altalex)