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Tabella riepilogativa Informazione/Formazione/Addestramento D. Lgs. 81/2008

  1. Quadro normativo Formazione/Informazione nel D. Lgs. 81/2008
  2. Art. 2 Definizioni c.1

...

  1. aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
  2. bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
  3. cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

...

 Art. 15. Misure generali di tutela c. 1

...

  1. n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

...

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente c.1

...

  1. l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

...

Art. 20. Obblighi dei lavoratori c.1

  1. h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

...

Art. 25. Obblighi del medico competente c.1

  1. a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

...

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi c.2

...

  1. f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

...

 Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione c.1

...

  1. d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

...

 Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi c.1

...

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

...

 Art. 35. Riunione periodica c. 1

  1. d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.



Art. 36. Informazione ai lavoratori

  1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
    a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
    b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  2. c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
    d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
  3. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
    a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  4. b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
    c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
  5. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
  6. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

 (...)

 (Autore Redazione, tratto da certifico.it)


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La società esercita da diversi anni ed ha eseguito consulenze e progetti relative all'implementazione dei Sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza, progettazione Impianti Elettrici, Certificazione di Prodotti e Perizie Tecniche secondo le varie normative e leggi vigenti ( ISO 9000, ISO 14001, D.Lgs 81/08, legge 37/08 etc..)