Lavoratori isolati: Sicurezza
Il Documento affronta il quadro normativo generale della Sicurezza dei "Lavoratori isolati", con riferimento all'uso dei dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down).
Non è definita dalla legislazione la figura del "lavoratore isolato", (salvo alcuni riferimenti di cui in seguito) malgrado molti lavoratori eseguono attività lavorative che possono essere ricondotte a tale figura in considerazione del concetto. A riferimento, la norma UNI EN ISO 15743 Ergonomia dell’ambiente termico – Posti di lavoro al freddo – Valutazione e gestione del rischio, per la gestione organizzativa per i lavori in ambienti a basse temperature es. lavori in celle frigo, che sono molte volte riconducibili a lavoro isolati/lavori in condizioni particolari.
I “lavoratori isolati” sono le persone che sono tenute a lavorare da sole, senza una sorveglianza diretta e senza la presenza di altri soggetti vicini che possano prestare soccorso immediato in caso di infortunio o incidente. Un lavoratore o lavoratrice che svolge la propria attività in solitudine, opera senza un contatto visivo o vocale diretto con gli altri dipendenti dell’azienda e tale condizione potrebbe interessare tutte le categorie di lavoratori che, ad esempio, hanno necessità di continuare a lavorare oltre l’orario normale, oppure nei casi in cui sia richiesta la loro presenza durante i giorni festivi, la sera o la notte.
Sono considerati lavoratori isolati anche coloro che non operano realmente in solitudine, ma che si trovano in un contesto che presenti difficoltà nella comunicazione, nel movimento o di impedimento fisico, oltre alle persone che lavorano in luoghi remoti, di difficile accesso, in condizioni ambientali sconosciute o avverse.
Di seguito alcune specifiche categorie di lavoratori isolati, (anche nella tipologia di lavoro notturno):
- Guardie giurate
- Operatori agricoli
- Autostrasportatori
- Addetti celle frigo
- Lavoratori in altezza (gruisti)
- Lavoratori in profondità (cave, miniere)
- Addetti alle guardianie sia notturne, sia diurne
- Tecnici di pronto intervento per servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, acqua, ecc.)
- Addetti alle pulizie
- Addetti al controllo impianti a ciclo continuo
- Addetti ai servizi di vigilanza
- Addetti al telelavoro
Normativa
Relativamente al lavoro solitario o isolato (attività lavorativa in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, senza alcuna collega accanto e senza nessun contatto diretto con altri lavoratori), sia diurno che notturno, la vigente normativa non prevede obblighi particolari, con eccezione di quanto stabilito per lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (articoli 66 e 121 del D.Lgs.81/08 e D.P.R.177/11).
Si ricorda che l’articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., pone a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quindi anche quelli derivanti da particolari condizioni lavorative, come appunto quelli dei lavoratori isolati.
A seguito di tale valutazione il Datore di Lavoro deve adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione e le relative procedure per eliminare o ridurre le conseguenze dei rischi individuati.
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(Autore Redazione, tratto da certifico.com)