CPI scaduto? Niente panico, ecco cosa fare
Premessa
L'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è istituto ispirato al principio di semplificazione, già presente nel regime precedente al DPR 151/2011. È previsto che la stessa sia effettuata "ogni cinque o dieci anni", in relazione al tipo di attività, come peraltro sancito anche dall'articolo 16 del DLgs. 139/2006. Con la nuova normativa si è inteso specificare che con il rinnovo periodico della conformità antincendio è necessario attestare di aver posto in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.
La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell'attività o all'esercizio dell'attività stessa in violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/2011.
Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l'esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l'utente, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'articolo 20 del DLgs 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all'autorità. Si fa presente che l’articolo 20del DLgs 139/2006 fa riferimento solo ad alcune attività, le più pericolose.
Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.
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(Autore Roberto Pezzenati, tratto da pro-fire.org)