Prodotti alimentari preincartati e preconfezionati devono recare data di scadenza
La società proprietaria di supermercato ricorreva al Giudice di Pace proponendo opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Vasto.
In particolare la Polizia Municipale aveva accertato che nel supermercato in questione erano stati posti in vendita degli alimenti senza indicazione della data di scadenza, o del termine minimo di conservazione.
Il Giudice di Pace, a conferma dell’ordinanza del Comune, rilevava la violazione dell’art. 16 del D. Lgs. n. 109 del 1992, delle direttive n. 79/112/CEE, n. 89/395/CEE, n. 89/396/CEE, n. 2000/13/CEE, n. 2007/45/CE, nonché il Regolamento UE 1169/2011. Col D. Lgs. n. 109 del 1992 il legislatore italiano ha attuato le direttive comunitarie n. 89/395 e n. 89/396, in tema di l’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
Per l’opponente i prodotti oggetto dell’accertamento sarebbero riconducibili ai prodotti cosiddetti “preincartati”, ovvero sfusi, frazionati e posti in vendita all’interno del supermercato e per i quali, secondo una particolare interpretazione dell’art. 16 del D.lgs. n 109/1992, non sarebbe necessaria l’indicazione né del termine minimo di conservazione né della data di scadenza.
Il Giudice di Pace, non condividendo l’esposta tesi difensiva, spiega che l’indicazione in etichetta della data entro la quale il prodotto può essere consumato, senza pericolo per la salute, è richiesto per gli alimenti posti in vendita all’interno di un imballaggio: “E’ indifferente il luogo del confezionamento dentro o fuori dell’esercizio commerciale. Ciò che conta è che, al momento dell’acquisto, il consumatore, privo dell’ausilio dell’operatore commerciale, trovi nell’etichetta o nel cartello espositivo tutte le indicazioni richieste per legge (la data di scadenza è un elemento fondamentale ai fini di una corretta e libera scelta)”.
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(tratto da Altalex)