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    La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
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    Con la G.E.N.I. Srl collaborano Ingegneri Gestionali, Ingegnere Ambientale, Ingegnere Meccanico, Ingegnere Elettronico, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile, Agente e Rappresentante di Commercio, Tecnico competente in Rilevazioni Ambientali.
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Investigazioni private, tutto ok se Marlowe indaga per se'

Il reato di trattamento illecito di dati personali, previsto dall’art. 167 del d.lgs. n. 196/2003, non è configurabile nel caso in cui i dati personali raccolti e trattati, pur destinati a fini esclusivamente personali, non sono finalizzati ad essere sistematicamente comunicati o diffusi (nella specie, si trattava di un investigatore privato cui era stata sequestrata una penna in cui erano incorporati un microfono ed una telecamera, utilizzata per registrare alcune conversazioni all’insaputa degli interlocutori).

Senza alcun dubbio nuova e di estremo interesse la questione affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza qui commentata.

Il tema è quello della tutela del diritto alla “privacy” che, com’è noto, può essere esposto a violazioni da parte di terzi poco rispettosi dell’altrui riservatezza; il problema è, tuttavia, quello di delimitare l’ambito di liceità delle attività di trattamento dei dati personali, in quanto non tutte le invasioni della sfera dell’altrui riservatezza costituiscono illeciti, soprattutto penalmente rilevanti.

La Corte, con la sentenza qui esaminata, si sofferma con la consueta lucidità ad affrontare il problema, giungendo ad affermare l’importante principio di diritto sintetizzato nella massima di cui sopra.

In altri termini, facendo coerente applicazione del principio al caso concreto sottoposto al suo esame, ciò equivale a dire che non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la stessa venga registrata, ma è tuttavia violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio od altrui.

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( tratto da ipsoa)

Spam-fax estero, quando il garante privacy puo' intervenire

II recente provvedimento del Garante Privacy sul fax selvaggio dall'estero, che ha rivelato un  concetto innovativo di competenza dell'Autorità e un innovativo modello prescrittivo.

La fattispecie in rilievo e le lamentele dei segnalanti

L’Autorità è recentemente intervenuta - con il provvedimento del 7 aprile 2011 - nei confronti di una società che metteva a disposizione dei propri clienti una piattaforma per l’invio di fax senza previo informato consenso.

La medesima in alcuni casi è risultata aver ceduto liste di nominativi distinte per area geografica o per categoria commerciale, in altri casi aver inviato direttamente ed autonomamente fax promozionali in modo sistematico e massivo utilizzando i numeri telefonici di numerosi ignari cittadini.

I fax allegati alle segnalazioni dei cittadini erano di carattere promozionale e presentavano in calce un’informativa priva di qualsiasi indicazione in merito al titolare e al responsabile del trattamento, e nella quale viene indicato come unico riferimento, per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, un numero telefonico da utilizzare per opporsi a futuri invii indesiderati e presso il quale inviare il medesimo fax ricevuto.

I segnalanti hanno evidenziato che, pur avendo provveduto a richiedere la cancellazione dei propri dati con la modalità sopraindicata, hanno comunque continuato a ricevere fax di carattere promozionale e che è risultato vano anche il tentativo di contattare telefonicamente il numero chiamante.

Spam dall’estero e conservazione dei dati fuori dal territorio nazionale, ma è competente il garante italiano!

Dagli accertamenti ispettivi e documentali complessivamente analizzati, è emerso che, sebbene i dati fossero conservati all’estero e gestiti in modalità remota venendo inviati da fax server situati al di fuori del territorio nazionale, la società utilizzava in modo prevalente uno specifico dispositivo (fax gateway) collocato, tuttavia, in territorio italiano.

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(tratto da IPSOA)

La mediaconciliazione trova la sua privacy

Con due autorizzazioni pubblicate in G.U. il Garante privacy ha fissato le regole per il al trattamento dei dati sensibili e dei dati a carattere giudiziario correlati all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

DATI SENSIBILI E MEDIACONCILIAZIONE

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione dell'Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice).

Le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento.

Un elevato numero di trattamenti di dati sensibili e' effettuato da parte degli organismi definiti a norma dell'art. 1 comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 28/2010 per l'espletamento delle rispettive attività.

Il trattamento di dati sensibili effettuato dagli organismi di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010 non è riconducibile all'autorizzazione generale n. 5/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari in considerazione delle categorie di soggetti a cui si rivolge e delle relative prescrizioni.

(...)

 

(tratto da ipsoa)

Privacy, l'outsourcing non esclude la responsabilità

La titolarità del trattamento di dati personali ricade sui soggetti che si avvalgono di outsourcer per attività di promozione e commercializzazione di propri beni e servizi.

E’ quanto stabilito dal Garante della Privacy con deliberazione del 15 giugno 2011 pubblicata nella G.U. di ieri.

La finalità del presente provvedimento è di fornire prescrizioni in relazione alla responsabilità del trattamento  di dati personali nei casi di aziende che incaricano outsourcer per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale che generalmente agiscono in nome o, comunque, per conto del primo in base a specifico mandato o accordo.

Nel corso dell'attività istruttoria avviata dall'Autorità è emerso che in diversi casi le società che producono o vendono beni ed erogano i servizi oggetto delle campagne promozionali si avvalgono di soggetti terzi (gli outsourcer) cui, previa sottoscrizione di specifico accordo, è conferito mandato, spesso con rappresentanza, e demandata l'attività di promozione e commercializzazione dei menzionati beni e servizi.

(...)

 

(tratto da ipsoa)

 

Privacy: l'uso corretto del sistema di videosorveglianza all'interno di un hotel

Affinché il trattamento dei dati personali relativi ai propri lavoratori possa reputarsi conforme alla disciplina di protezione dei dati personali, la struttura alberghiera che installa telecamere di videosorveglianza deve raggiungere "uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali aziendali riguardo all'installazione ed al funzionamento del sistema di videosorveglianza" o, in alternativa, ottenere una specifica autorizzazione da parte della direzione provinciale del lavoro competente.

(...)

(tratto da Altalex)

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La società esercita da diversi anni ed ha eseguito consulenze e progetti relative all'implementazione dei Sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza, progettazione Impianti Elettrici, Certificazione di Prodotti e Perizie Tecniche secondo le varie normative e leggi vigenti ( ISO 9000, ISO 14001, D.Lgs 81/08, legge 37/08 etc..)