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    La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
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    Con la G.E.N.I. Srl collaborano Ingegneri Gestionali, Ingegnere Ambientale, Ingegnere Meccanico, Ingegnere Elettronico, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile, Agente e Rappresentante di Commercio, Tecnico competente in Rilevazioni Ambientali.
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Telecamere in un condominio? dipende da dove puntano.

Il singolo condomino non può autonomamente installare un impianto di videosorveglianza che riprenda parti comuni dell'edificio, neppure a scopo di tutela della sua sicurezza, messa in pericolo da atti vandalici e/o tentativi di effrazione, così ha deciso il Tribunale di Varese con la sentenza n. 1273 del 16 giugno 2011, ritenendo che perché possa installarsi legittimamente detto impianto è necessario il consenso espresso di tutti i condomini

A seguito di alcuni tentativi di effrazione e di atti vandalici subiti, un condomino, di propria iniziativa, aveva fatto installare un impianto di videosorveglianza con tre telecamere: la prima montata sul pianerottolo del primo piano che inquadrava parzialmente la porta di ingresso di altri condomini, la seconda che puntava sul portone di accesso al fabbricato e sul garage e l’ultima che riprendeva una vecchia serra.

A tale iniziativa reagivano gli altri condomini, sottoponendo al Tribunale di Varese la descritta situazione e chiedendo di dichiararne l’illegittimità con conseguente rimozione dell’impianto stesso, in via cautelare, sul presupposto che il sistema era destinato a riprendere immagini degli spazi comuni con conseguente violazione della privacy e della riservatezza dei condomini.

La questione giuridica affrontata concerne, in sostanza, la liceità del comportamento di un singolo condomino che, senza previa delibera assembleare, installi, al fine di tutelare la propria personale sicurezza, un impianto di videosorveglianza che riprenda anche aree condominiali comuni, con conseguente sacrificio del diritto alla riservatezza degli altri condomini e di terzi tutelato direttamente dall’art. 2 Cost..

E’ ormai orientamento consolidato che il siffatto comportamento, anche se assunto contro la volontà degli altri comproprietari, non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615 bis c.p. in quanto la tutela penale del domicilio è limitata a ciò che avviene in luoghi di provata dimora, non visibili ad estranei.

(...)

 

( Tratto da IPSOA)

Videosorveglianza dei lavoratori: omessa informativa del datore di lavoro

Domanda:

L'azienda in cui lavoro è dotata di quattro telecamere (tre esterne e una interna), appositamente segnalate e della cui esistenza tutti i dipendenti sono informati, più sei rilevatori di movimento, posti all'interno; il tutto viene normalmente attivato la sera quando l'azienda chiude, fino al mattino dopo. Mi sono accorta per caso che alcuni di questi rilevatori di movimento presentano al loro interno una microcamera, della cui presenza nessun lavoratore è stato informato. Questo mi sembra molto scorretto e mi auguro almeno che i rilevatori presenti nei bagni siano privi di videocamera. Quali sono le sanzioni previste per l'omessa informativa del mio datore di lavoro?

Risposta:

Il provvedimento a carattere generale del Garante per la privacy dell'8 aprile 2010 (che sostituisce integralmente il precedente provvedimento del 29 aprile 2004 in tema di videosorveglianza), ha ribadito l'obbligo per il datore di lavoro che voglia effettuare la videosorveglianza esclusivamente per ragioni organizzative o produttive, ovvero per la sicurezza del lavoro, di osservare le regole "procedurali" previste dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70).

Detto art. 4 subordina l'installazione degli impianti audiovisivi al preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, ovvero in difetto di tale accordo, all'autorizzazione preventiva del Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro.

(...)

 

( Tratto da Ipsoa)

Trattamento dei dati genetici, conciliazione al debutto

Ai sensi degli articoli 26, 40, 41 e 90 del Codice il Garante privacy ha emanato l'autorizzazione generale sul trattamento dei dati genetici da parte dei soggetti individuati nel provvedimento e secondo le prescrizioni di dettaglio previste nel testo.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

L'autorizzazione prevede:

-  Gli ambiti di applicazioni in cui si può fare ricorso al trattamento dei dati genetici.

Particolare attenzione ai difensori, anche a mezzo di sostituti, consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, limitatamente alle operazioni e ai dati indispensabili per esclusive finalità di svolgimento di  investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397; e' altresì rilasciata per far valere o difendere un diritto - anche da parte di un terzo - in sede giudiziaria, sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Anche la nuova procedura di mediazione è contemplata dal provvedimento.

(...)

 

( tratto da ipsoa)

Apps dei cellulari: e la privacy?

La questione del trattamento dei dati personali nell'ambito delle apps caricate sui cellulari di ultima generazione e le sottese istanze di tutela

È sempre più nota e discussa, a livello nazionale e più in generale a livello internazionale, la problematica del trattamento dei dati personali (foto, rubriche, indirizzi…) nell’ambito delle applications caricate sui cellulari di ultima generazione.

Il 22 aprile scorso il Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato sul proprio sito di aver aperto un'istruttoria riguardo al nuovo sistema operativo di iPhone e iPad che traccerebbe la posizione dell'utente.

Anche in tal caso a venire in rilievo è la telefonia più avanzata tecnologicamente, tale da creare perplessità e timori riguardo alla sicurezza dei dati.

La questione, tuttavia, necessita evidentemente della cooperazione anche da parte delle altre Autorità europee per la privacy e più in generale di una riflessione a carattere tanto giuridico quanto tecnico, che non sia meramente nazionale ma internazionale.

Soprattutto considerato che le società fornitrici di tale strumento hanno svariate sedi in vari paesi del mondo e abbisognano, per quanto possibile, di regole standard o sufficientemente uniformi.

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( tratto da IPSOA)

Vietato diffondere il ''cellulare'' altrui

Commette il reato di cui all'articolo 167 del T.U. della privacy chi diffonda indebitamente il numero di utenza cellulare altrui.

Con un'interessante decisione, la Corte di Cassazione adotta un'interpretazione estensiva della disciplina di tutela della privacy, giustamente estesa, dal punto di vista sanzionatorio, a tutti coloro i quali apprendano e indebitamente diffondano dati sensibili altrui, violandone così le esigenze di riservatezza.

La Corte ha infatti affermato che “chiunque”, quindi anche un soggetto privato in sé considerato, e non solo chi svolga un compito “istituzionale” di depositario della tenuta dei “Dati Sensibili” e delle loro modalità di utilizzazione all’esterno, può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, se ed in quanto dia indebita diffusione di un “Dato Sensibile” appartenente ad altro soggetto.

Infatti, si è osservato, il divieto di diffusione di Dati Sensibili altrui riguarda tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso dei dati, i quali sono tenuti a rispettare sacralmente la privacy altrui, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitrii o pericolose intrusioni.

(...)

(Sentenza Cassazione penale 01/06/2011, n. 21839)

( tratto da Ipsoa)


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La società esercita da diversi anni ed ha eseguito consulenze e progetti relative all'implementazione dei Sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza, progettazione Impianti Elettrici, Certificazione di Prodotti e Perizie Tecniche secondo le varie normative e leggi vigenti ( ISO 9000, ISO 14001, D.Lgs 81/08, legge 37/08 etc..)