Bonifica provvisoria a carico del proprietario incolpevole
In materia di bonifica dei siti contaminati, nel passaggio dalla vecchia ("decreto Ronchi" e D.M. 471/99) alla nuova (D.Lgs. n. 152/06) normativa si è assistito ad una sostanziale modifica del regime di imputazione della responsabilità: a quella di natura oggettiva è subentrato un criterio fondato sull'accertamento dei parametri soggettivi di colpevolezza in capo all'inquinatore.
La maggioranza delle sentenze in materia, tuttavia, più che dei criteri di imputazione si è occupata della responsabilità del proprietario di un sito contaminato. .
Dopo alcune, peraltro rare, sentenze in cui il giudice amministrativo ha affermato che:
i) il proprietario di un sito contaminato si presume responsabile, secondo quanto previsto dalle regole civilistiche (art. 2051 c.c.), dei danni cagionati a terzi dalle cose in custodia, inclusi i danni derivanti dall’inquinamento presente nel sito, salvo che non provi il caso fortuito o il fatto altrui (TAR Firenze, n. 393/07) e, ii) il principio comunitario «chi inquina paga» imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè al soggetto che ha la possibilità della cost-benefit analysis, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente TAR Genova, n. 621/07), si è imposto un filone interpretativo di segno opposto, nel quale è stato evidenziato che:
- è escluso che l’evento di danno possa essere imputato, a titolo di responsabilità oggettiva, in capo al proprietario dell’area che non abbia, in alcun modo, concorso alla produzione dell’evento;
- la mera condizione di proprietario dell’area inquinata non è sufficiente a giustificare l’emissione di un provvedimento con cui si ordini, a tale soggetto, di effettuare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e restitutio in integrum (TAR Venezia, n. 2111/07);
- l’adozione di un criterio di “strict liability” (responsabilità rigorosa) in capo alle imprese, connesso a rischi oggettivi di impresa, non garantisce una migliore tutela del valore della difesa ambientale, rispetto ad un sistema di “due care” (cura doverosa), perché l’indifferenziato accollo degli oneri della bonifica ambientale a carico delle imprese, per effetto della sola loro relazione con i suoli, finirebbe con l’incentivare il danno ambientale, invece di impedirlo o di portare a rimuoverne durevolmente le cause prima ancora che gli effetti, risultato che si ottiene solo promuovendo un corretto rapporto tra la produzione e l’ambiente (TAR Catania, n. 1254/07).
In conclusione, si può affermare che, nell’attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l'obbligo di ricercare ed individuare.
La mera qualifica di proprietario, o di detentore del terreno inquinato, invece, non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica.
Di conseguenza, l’obbligo di bonifica può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito. In questo consolidato panorama interpretativo, una recente decisione del TAR Lazio (2263/11) è arrivata – al termine di un ragionamento giuridico che, fino alla fine, non faceva una piega – a conclusioni diametralmente opposte.
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( tratto da ipsoa)