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    La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
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    Con la G.E.N.I. Srl collaborano Ingegneri Gestionali, Ingegnere Ambientale, Ingegnere Meccanico, Ingegnere Elettronico, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile, Agente e Rappresentante di Commercio, Tecnico competente in Rilevazioni Ambientali.
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Bonifica provvisoria a carico del proprietario incolpevole

In materia di bonifica dei siti contaminati, nel passaggio dalla vecchia ("decreto Ronchi" e D.M. 471/99) alla nuova (D.Lgs. n. 152/06) normativa si è assistito ad una sostanziale modifica del regime di imputazione della responsabilità: a quella di natura oggettiva è subentrato un criterio fondato sull'accertamento dei parametri soggettivi di colpevolezza in capo all'inquinatore.

La maggioranza delle sentenze in materia, tuttavia, più che dei criteri di imputazione si è occupata della responsabilità del proprietario di un sito contaminato. .

Dopo alcune, peraltro rare, sentenze in cui il giudice amministrativo ha affermato che:
i) il proprietario di un sito contaminato si presume responsabile, secondo quanto previsto dalle regole civilistiche (art. 2051 c.c.), dei danni cagionati a terzi dalle cose in custodia, inclusi i danni derivanti dall’inquinamento presente nel sito, salvo che non provi il caso fortuito o il fatto altrui (TAR Firenze, n. 393/07) e, ii) il principio comunitario «chi inquina paga» imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i  rischi, cioè al soggetto che ha la possibilità della cost-benefit analysis, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente TAR Genova, n. 621/07), si è imposto un filone interpretativo di segno opposto, nel quale è stato evidenziato che:
-  è escluso che l’evento di danno possa essere imputato, a titolo di responsabilità oggettiva, in capo al proprietario dell’area che non abbia, in alcun modo, concorso alla produzione dell’evento;
-  la mera condizione di proprietario dell’area inquinata non è sufficiente a giustificare l’emissione di un provvedimento con cui si ordini, a tale soggetto, di effettuare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e restitutio in integrum (TAR Venezia, n. 2111/07);
-  l’adozione di un criterio di “strict liability” (responsabilità rigorosa) in capo alle imprese, connesso a rischi oggettivi di impresa, non garantisce una migliore tutela del valore della difesa ambientale, rispetto ad un sistema di “due care” (cura doverosa), perché l’indifferenziato accollo degli oneri della bonifica ambientale a carico delle imprese, per effetto della sola loro relazione con i suoli, finirebbe con l’incentivare il danno ambientale, invece di impedirlo o di portare a rimuoverne durevolmente le cause prima ancora che gli effetti, risultato che si ottiene solo promuovendo un corretto rapporto tra la produzione e l’ambiente (TAR Catania, n. 1254/07).
In conclusione, si può affermare che, nell’attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l'obbligo di ricercare ed individuare.
La mera qualifica di proprietario, o di detentore del terreno inquinato, invece, non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica.
Di conseguenza, l’obbligo di bonifica può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito. In questo consolidato panorama interpretativo, una recente decisione del TAR Lazio (2263/11) è arrivata – al termine di un ragionamento giuridico che, fino alla fine, non faceva una piega – a conclusioni diametralmente opposte.

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( tratto da ipsoa)

DECRETO 26 maggio 2011 Ministero dell'Ambiente

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 maggio 2011 - Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti. (11A07229). (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 124 del 30 maggio 2011)

Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/2011

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48;

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Proroga SISTRI

Una intesa per rimodulare l’entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi è stato raggiunto ieri a tarda sera fra il Ministero dell’Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali Confindustria e Rete Imprese.

L’accordo recepisce le esigenze evidenziate nelle ultime settimane dagli operatori del settore ribadendo il valore del Sistri quale importante strumento di legalità e trasparenza nel delicato campo dei rifiuti.

“Abbiamo cercato e trovato una soluzione condivisa – afferma il Ministro Stefania Prestigiacomo – nel comune intento di mettere in campo un sistema capace di coniugare trasparenza, semplificazione amministrativa, tutela della legalità. Un sistema che è stato pensato per agevolare il lavoro delle imprese non certo per complicarlo. Credo che la rimodulazione in chiave di progressività dell’entrata in vigore del Sistri sarà utile a collaudare al meglio il sistema e aiuterà le aziende a prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche”.

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(tratto da www.portalerifiutispeciali.it)

UE E REACH: Cadmio vietato dal dicembre 2011

Il divieto riguarda gli articoli di gioielleria, le bacchette per brasatura e le plastiche.

Il cadmio è una sostanza cancerogena ed è tossico per l'ambiente acquatico. Nel passato veniva utilizzato come colorante o stabilizzante in alcuni articoli di plastica.

Nell'UE l'uso del cadmio è stato vietato in diversi articoli di plastica già nel 1992, ma era ancora consentito in alcuni tipi di PVC rigido, poiché in quel momento sul mercato non erano disponibili alternative.

Dal 1° gennaio 2012 sarà invece vietato utilizzare il cadmio negli articoli di gioielleria, nella plastica e nelle bacchette per brasatura.

La decisione è stata presa dopo aver reperito livelli elevati di cadmio in alcuni articoli di gioielleria, soprattutto nelle minuterie di fantasia importate.

I consumatori, compresi i bambini, rischiavano di essere esposti al cadmio attraverso il contatto con la cute o con la lingua.

Il nuovo regolamento, che sarà adottato come modifica nel regolamento REACH (nell'allegato XVII del regolamento REACH n. 1907/2006), ne vieta quindi l'uso in tutti i tipi di articoli di gioielleria, ad eccezione dei gioielli antichi.

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(tratto da SICURWEB)

Decreto sviluppo e ambiente

É in vigore dal 14 maggio u.s. il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011), cd. "decreto sviluppo", recante prime disposizioni urgenti per l'economia.

Tra le misure previste dal provvedimento - che spaziano dal credito d'imposta per la ricerca scientifica fino alla carta d'identità elettronica - si segnalano quelle relative alla materia edilizia, urbanistica ed ambientale.

Nello specifico, in riferimento alla materia edilizia ed urbanistica, l'art. 5 del D.L. 70/2011, nel perseguimento dell'obiettivo di semplificazione delle procedure amministrative, dispone:

- L'introduzione del silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

- L'estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);

-  La sostituzione, per gli edifici adibiti a civile abitazione, della relazione acustica con l'autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato;

-  L'esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica.

(...)

 

(tratto da Tuttoambiente)


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