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    La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
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    I nostri clienti si collocano nel settore del commercio, della produzione e dei servizi, oltre che tra gli Enti della Pubblica Amministrazione
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    Con la G.E.N.I. Srl collaborano Ingegneri Gestionali, Ingegnere Ambientale, Ingegnere Meccanico, Ingegnere Elettronico, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile, Agente e Rappresentante di Commercio, Tecnico competente in Rilevazioni Ambientali.
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Videosorveglianza: installazione più rapida in certi ambienti di lavoro. Nessun sopralluogo preventivo degli ispettori del lavoro

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 7162 del 16 aprile 2012, vista la crescente necessità per alcune attività economiche (quali ad esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, ecc.) divenute a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro, di installare telecamere con il fine deterrente al verificarsi degli atti criminosi e per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente rilevanti, ha comunicato alle Direzioni Provinciali del Lavoro che la procedura di installazione degli impianti di videosorveglianza potrà essere autorizzata senza il preventivo accertamento tecnico da parte degli organi di vigilanza.

Il Ministero ha ritenuto che nelle suddette attività economiche le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettivamente dimostrate e pertanto ha ammesso una sorta di una “presunzione” di ammissibilità delle domande volte all’installazione delle apparecchiature che dovranno consentire la massima potenzialità di controllo dell’incolumità del personale lavorativo e dei terzi.

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( Tratto da IPSOA)

Riprese gli amanti nell’amplesso sessuale: condannato l’investigatore privato

Cassazione penale , Sez. V, Sentenza 08.03.2012 N° 9235

Confermata la condanna allo 007 che filmò la moglie del proprio cliente mentre faceva sesso con l’amante, seppur con il consenso di quest’ultimo.

E’ quanto disposto dalla Quinta Sezione Penale, Corte di Cassazione, nella sentenza 11 ottobre 2011 – 8 marzo 2012, n. 9235.

Il caso in oggetto riguardava un investigatore privato che, assunto da un marito tradito al fine di provare l’infedeltà coniugale della moglie, entrò nella casa dell'amante della donna, con il consenso dello stesso, e filmò il rapporto sessuale dei due.

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DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019) (GU n.33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 27 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012

Art. 45.

Semplificazioni in materia di dati personali.

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ISO 27001

Lo Standard ISO 27001:2005 è una norma internazionale che fornisce i requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza nelle tecnologie dell'informazione (Information Security Management System - ISMS).

Caratteristiche:

Lo standard è stato creato e pubblicato nell'ottobre 2005 a fini certificativi , in modo da costituire un sistema completo per garantire la gestione della sicurezza nella tecnologia dell'informazione: con la sua pubblicazione ha sostituito la norma inglese BS 7799:2 (che conteneva la linea guida e lo standard vero e proprio), che fino ad allora rappresentava la principale norma di riferimento per l'applicazione di un Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni. Il nuovo standard ha assorbito entrambe le parti: la linea guida è diventata ISO 17799:1 (Information Technology -Security Techniques - Code of practice for information security management), mentre la seconda parte, lo standard vero e proprio, è divenuto nell'ottobre 2005 ISO 27001:05. Volendo essere più precisi, ISO 177991 prescrive la conservazione e la difesa delle risorse informative di un'impresa; ISO 27001:05 è il documento normativo di certificazione al quale un'azienda deve fare riferimento.

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Privacy: lecito rendere pubblico lo stato di salute di un dipendente?

Il datore di lavoro che scelga di rendere pubblico lo stato di salute di un suo dipendente, senza che una tale divulgazione sia stata retta da fini di interesse pubblico, viola l'art. 11 del D.lgs. 193/2006.

Con tale condotta viene lesa la riservatezza del dipendente a seguito del superamento dei limiti di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali.

Per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale è sufficiente lamentare un patema d'animo, essendo sovente le modalità della divulgazione idonee, già per se stesse, a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio.

E' quanto è emerso dalla sentenza n. 2034 del 13 febbraio 2012 emessa dalla Cassazione che ha condannato un COMUNE ITALIANO ad un risarcimento di 16.000 euro nei confronti di un suo dipendente, per violazione del Codice della Privacy.

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La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti qualificati

La società esercita da diversi anni ed ha eseguito consulenze e progetti relative all'implementazione dei Sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza, progettazione Impianti Elettrici, Certificazione di Prodotti e Perizie Tecniche secondo le varie normative e leggi vigenti ( ISO 9000, ISO 14001, D.Lgs 81/08, legge 37/08 etc..)