La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
I nostri clienti
I nostri clienti si collocano nel settore del commercio, della produzione e dei servizi, oltre che tra gli Enti della Pubblica Amministrazione
Risorse Aziendali
Con la G.E.N.I. Srl collaborano Ingegneri Gestionali, Ingegnere Ambientale, Ingegnere Meccanico, Ingegnere Elettronico, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile, Agente e Rappresentante di Commercio, Tecnico competente in Rilevazioni Ambientali.
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Maggiore riservatezza sulle valutazioni dei dipendenti
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Il Garante della privacy ha prescritto a un’azienda ospedaliera di adottare ogni misura idonea a garantire la piena riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti di valutazione dei dipendenti. La decisione accoglie, in parte, il ricorso di un dirigente che si lamentava per aver ricevuto la propria scheda, in busta aperta, da personale amministrativo addetto a un’altra struttura dell’azienda. Il medico contestava all’amministrazione anche la mancata risposta alla richiesta di informazioni relative al trattamento dei propri dati personali. .
Marketing “selvaggio”: bloccato il data base di una società
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Il Garante della privacy ha vietato il trattamento illecito dei dati di circa un milione di persone contenuti nel data base di una società che opera nel settore delle vendite per corrispondenza e del marketing diretto. La decisione è stata adottata in seguito agli esiti dell’attività ispettiva avviata dall’Autorità su segnalazione di numerose persone che lamentavano di essere state disturbate con offerte commerciali indesiderate.
Nel corso dell’istruttoria, la società si era difesa sostenendo che i dati utilizzati provenivano in parte da un’azienda fallita, di cui era stato lecitamente acquistato anche il database clienti, e in parte da una propria attività di raccolta diretta effettuata con appositi moduli e coupon sottoscritti dalle stesse persone interessate. La società affermava, tra l’altro, che alcune telefonate promozionali contestate erano state effettuate per un semplice errore. .
Privacy non sia alibi per licenziamento: Sentenza Cassazione
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Una sentenza della Cassazione chiarisce quando è lecito il licenziamento a seguito di utilizzo improprio della password aziendale di un collega: i casi consentiti e gli obblighi cui attenersi.
La normativa sulla privacy in azienda può dare adito a contenziosi fra dipendenti e datori di lavoro, in genere per l’utilizzo improprio di informazioni riservate e di controlli sul dipendente.
In questo ultimo caso la Corte di Cassazione ha ormai ben definito i confini del controllo aziendale lecito della casella e-mail del dipendente, consentito solo dopo il licenziamento, per documentare le prove a carico dell’ex-lavoratore ormai allontanato.
Ulteriori sentenze hanno invece chiarito quando è illecito il licenziamento (di una dirigente nella sentenza in questione, la n. 4258 del 16 marzo 2012) per aver utilizzato la password di un collega per accedere al sistema informatico aziendale: in pratica, se l’azienda applica la legge sulla Privacy con troppa solerzia rischia di incappare in un errore.
Se utilizzare la password del collega è legato ad esigenze di lavoro stringenti, non si incorre in violazione dei dati personali.
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(Tratto da PMI)
Finestre aperte? Nessuna privacy violata
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Non ricorre il reato di illecite interferenze nella vita privata allorquando la persona i cui comportamenti siano stati filmati non abbia opportunamente schermato il perimetro della sua abitazione dagli occhi indiscreti dei terzi. Entro il concetto di ''vita privata'' svolgentesi nel domicilio, infatti, rientrano solo le azioni sottratte all'osservazione dall'esterno.
E' quanto emerge dalla sentenza n. 18035, depositata l'11 maggio 2012 dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione.
Il caso concreto sottoposto all'attenzione dei giudici ha visto un inquilino di una abitazione privata sporgere querela nei confronti di un suo vicino.
Rilevamento presenze: quando la biometria non viola la privacy
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Quando è possibile utilizzare in azienda sistemi biometrici per il controllo delle presenze: normativa vigente e soluzioni ad hoc per la tutela dei dati personali dei lavoratori.
I badge per il controllo presenze del lavoratore registrano l’orario effettivo di ingresso e uscita dal luogo di lavoro senza tuttavia garantire l’identità della “mano” che timbra il cartellino, lasciando spesso adito a comportamenti scorretti da parte di colleghi consenzienti, che coprono eventuali assenze ingiustificate.
Per verificare la presenza certa dei dipendenti in ufficio e dei lavoratori in azienda non sempre l’utilizzo dei tradizionali badge è dunque sufficiente: la soluzione sarebbe adottare sistemi biometrici di rilevamento presenze ma, per risultare conformi alle direttive del Garante Privacy (che vietano l’uso di softwarespia e web monitoring), ciò è possibile solo quando sono rispettate determinate condizioni.
La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti qualificati
La società esercita da diversi anni ed ha eseguito consulenze e progetti relative all'implementazione dei Sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza, progettazione Impianti Elettrici, Certificazione di Prodotti e Perizie Tecniche secondo le varie normative e leggi vigenti ( ISO 9000, ISO 14001, D.Lgs 81/08, legge 37/08 etc..)