La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
I nostri clienti
I nostri clienti si collocano nel settore del commercio, della produzione e dei servizi, oltre che tra gli Enti della Pubblica Amministrazione
Risorse Aziendali
Con la G.E.N.I. Srl collaborano Ingegneri Gestionali, Ingegnere Ambientale, Ingegnere Meccanico, Ingegnere Elettronico, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile, Agente e Rappresentante di Commercio, Tecnico competente in Rilevazioni Ambientali.
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Cassazione: datore di lavoro deve informarsi su rischi provenienti da attività di terzi
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"La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087, cod.civ., non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale".
Cassazione Penale, Sez. 4, 15 novembre 2011, n. 42018 - Movimentazione manuale dei carichi e valutazione dei rischi gravemente insufficiente
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Responsabilità di un amministratore delegato di una srl con poteri anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro per lesioni colpose in danno di una dipendente che si era procurata una distorsione al ginocchio destro nel movimentare un carrello porta forcine.
Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.
La Corte di Appello di Trieste, muovendo dall'esame del documento di valutazione dei rischi aziendali, ha del tutto conferentemente rilevato che nel caso di specie detta valutazione risultava gravemente insufficiente; e ciò, con specifico riferimento ai rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi
Ambienti confinati: in gazzetta il decreto attuativo del T.U.
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È stato Pubblicato su la Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 che introduce misure di maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti in luoghi di lavoro nei quali vi siano rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili (c.d. “ambienti confinati”).
Il provvedimento, adottato in attuazione degli articoli 6 e 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), entrerà in vigore dal 23 novembre 2011.
Campo di applicazione
In attesa di definizione il sistema di azione delle imprese e dei lavoratori autonomi (come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del Testo Unico di Sicurezza), il regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
L’INAIL riduce il tasso di premio applicabile all’azienda delle aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
La riduzione del tasso prevista in base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell’articolo 24 del D.M. 12.12.2000, è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
Lavoratori-Anno Riduzione:
- Fino a 10: 30%
- Da 11 a 50: 23%
- da 51 a 100: 18%
- da 101 a 200: 15%
- da 201 a 500: 12%
- oltre 500: 7%
Chi può beneficiarne:
Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Regolamento di semplificazione certificazione antincendio
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Con l’entrata in vigore lo scorso 7 ottobre 2011 del DPR n. 151 del 1 agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” è stata profondamente cambiata la normativa di riferimento in materia di Certificati di Prevenzione Incendi.
Per prima cosa, è stato abrogato il famoso Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982.
Le attività soggette sono state ridefinite in 80 attività (Allegato I del DPR) classificate in 3 categorie di rischio:
- Categoria A (attività semplici)
- Categoria B (attività mediamente complesse)
- Categoria C (attività complesse)
L’allegato II del DPR propone una tabella di correlazione tra la nuova suddivisione e la precedente.
Dal punto di vista pratico, vediamo quali sono i nuovi obblighi in materia di Certificato di Prevenzione Incendi..
La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti qualificati
La società esercita da diversi anni ed ha eseguito consulenze e progetti relative all'implementazione dei Sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza, progettazione Impianti Elettrici, Certificazione di Prodotti e Perizie Tecniche secondo le varie normative e leggi vigenti ( ISO 9000, ISO 14001, D.Lgs 81/08, legge 37/08 etc..)