L’autocertificazione della valutazione dei rischi non esonera dalla stesura di un documento sebbene in forma semplificata
Riportiamo la sentenza n. 23968 del 15 giugno 2011 della Corte di Cassazione Penale Sezione III che chiarisce, se ancora ce ne fosse il bisogno, cosa il legislatore abbia inteso per “autocertificazione della valutazione dei rischi” quale agevolazione concessa alle aziende fino a 10 lavoratori.
Il caso è quello di un’azienda sanzionata per non avere esibito, durante un sopralluogo dell’ASL, il documento di valutazione dei rischi.
L’azienda aveva successivamente fatto ricorso invocando la capacità fatta alle aziende fino a 10 dipendenti di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda indicando che con l’autocertificazione l’azienda era esonerata dal redigere il documento di valutazione strutturato come previsto dal comma 2 dell’art. 4 dell’allora D.Lgs. 626/94. “Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro.”
Anche se il caso si riferiva alla vecchia normativa, la Corte aggiunge che dopo la sostituzione del D.Lgs. 626/94 con il D.Lgs. 81/08 nulla è cambiato:
“L’obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17 e 28 ed il successivo art. 29, comma 5, prevede parimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti. C’è quindi continuità normativa […]”