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    Chi Siamo

    La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
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    I nostri clienti

    I nostri clienti si collocano nel settore del commercio, della produzione e dei servizi, oltre che tra gli Enti della Pubblica Amministrazione
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    Risorse Aziendali

    Con la G.E.N.I. Srl collaborano Ingegneri Gestionali, Ingegnere Ambientale, Ingegnere Meccanico, Ingegnere Elettronico, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile, Agente e Rappresentante di Commercio, Tecnico competente in Rilevazioni Ambientali.
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Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni

Il comma 1 dell’art. 270 del D.Lgs. 152/06 prevede che, in sede di autorizzazione, l’autorità competente valuti se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività siano tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell’allegato I alla parte quinta del decreto e, in tal caso, ne disponga la captazione ed il convogliamento.

La captazione ed il convogliamento possono, però, essere imposti in uno dei seguenti casi, come disposto dal comma 2 dell’art. 270:

- In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario;

- In presenza di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

nonostante la tecnica individuata non soddisfi il requisito di disponibilità di cui al numero 2 della alla lettera aa) del comma 1 dell’art. 268. Ciò significa che le condizioni economiche o tecniche possono non essere sviluppate su una scala sufficientemente valida nel comparto in questione, con la conseguenza che il gestore debba accedervi nonostante i costi non ragionevoli.

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Il campionamento degli scarichi: aspetti tecnici

La verifica mediante l’effettuazione di un prelievo di acqua di scarico presso un insediamento produttivo è indubbiamente una problematica estremamente complessa e varia.

In particolare, se l’accertamento è eseguito da un organo di controllo e vigilanza occorre infatti aver ben presente, sia per chi effettua l’accertamento, sia per chi è oggetto dell’accertamento, che risulta indispensabile valutare prioritariamente alcune problematiche e di conseguenza seguire procedure codificate al momento del campionamento dell’acqua di scarico.

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Acqua - Il superamento dei limiti tabellari integra sempre il reato di cui all'art. 137, comma 5, TUA

Autorità: Cass. Pen.

Data: 30/05/2012

n. 20873

Il superamento dei limiti tabellari integra sempre e in ogni caso il reato di cui all’art. 137, comma 5, deld.lgs. n. 152 del 2006, a prescindere dall’operazione che viene svolta attraverso il sistema di depurazione.

La suddetta norma punisce, infatti, senza prevedere eccezioni, «chiunque, in relazione alle sostanze indicatenella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente».

In altri termini il sistema di depurazione deve essere considerato nel suo complesso, non potendosi scorporare dal suo normale funzionamento operazioni o altre attività che provochino un pur momentaneo superamento dei limiti tabellari

Acqua - Nozione di scarico

SENTENZA AMBIENTALE

Autorità: Cass. Pen.

Data: 13/05/2008

n. 19205

A seguito della nuova nozione di scarico introdotta dal D.Lgs. 4/08 correttivo del Testo Unico Ambientale, è stato limitato l’ambito di applicazione della fattispecie penale di cui al vigente art. 137 del D.Lgs 152/06, quale conseguenza della effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione, riportandola sostanzialmente a quella originariamente prevista dal D.Lgs 152/99 ed, anzi, eliminando definitivamente alcune incertezze interpretative che erano derivate dalla definizione riportata nel citato decreto.

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Acqua - Stoccaggio Residui Liquidi

SENTENZA AMBIENTALE

Autorità: Cass. Pen.

Data: 03/07/2008

n. 26739

Per “scarico” deve intendersi l’immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione, anche se non necessariamente costituito da tubazioni (D.Lgs. 152/06 n. 152, art. 74, lett. f); pertanto configura un illegale scarico di acque reflue industriali, ex art. 59 D.Lgs. 152/06, lo stoccaggio dei residui liquidi di un insediamento in vasche a tenuta non stagna, con spargimento sia pure parziale al suolo o tracimazione dal contenitore stesso, ove la vasca, difettando di adeguata impermeabilizzazione, consenta lo sversamento, almeno in parte, dei liquidi sul suolo.

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La società esercita da diversi anni ed ha eseguito consulenze e progetti relative all'implementazione dei Sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza, progettazione Impianti Elettrici, Certificazione di Prodotti e Perizie Tecniche secondo le varie normative e leggi vigenti ( ISO 9000, ISO 14001, D.Lgs 81/08, legge 37/08 etc..)