Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
Il comma 1 dell’art. 270 del D.Lgs. 152/06 prevede che, in sede di autorizzazione, l’autorità competente valuti se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività siano tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell’allegato I alla parte quinta del decreto e, in tal caso, ne disponga la captazione ed il convogliamento.
La captazione ed il convogliamento possono, però, essere imposti in uno dei seguenti casi, come disposto dal comma 2 dell’art. 270:
- In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario;
- In presenza di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
nonostante la tecnica individuata non soddisfi il requisito di disponibilità di cui al numero 2 della alla lettera aa) del comma 1 dell’art. 268. Ciò significa che le condizioni economiche o tecniche possono non essere sviluppate su una scala sufficientemente valida nel comparto in questione, con la conseguenza che il gestore debba accedervi nonostante i costi non ragionevoli.