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Cantieri mobili o temporanei: modifica al D.lgs. 81/08

La Legge europea 2014 , in vigore dal 18 agosto 2015 (L. n. 115/2015), contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

L’art. 16 modifica il Testo unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) in materia di cantieri temporanei e mobili.

L'articolo 16, infatti, cerca di porre rimedio all'infrazione europea condotta col Caso EU Pilot 6155/14/EMPL, in riferimento alle disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

Le modifiche si evidenziano alla lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del D.Lgs. 81/2008 (che riguarda il campo di applicazione del Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI).

La Legge europea 2014 sostituisce la lettera g) bis che ora recita:

Ø     Le disposizioni del presente capo non si applicano (art. 88 comma 2): g bis) "ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».

(...)

(tratto da eeco)

 

 

PREVENZIONE INCENDI: LE RISPOSTE AI QUESITI DEI LETTORI

Spesso la semplice conoscenza della norma tecnica, delle linee guida o di altro documento ufficiale, può non bastare, perché le difficoltà che si riscontrano nell’applicazione delle prescrizioni di prevenzione incendi sono numerose e l’esperienza di altri può essere utile. Per tale ragione viene pubblicata di seguito una selezione dei quesiti più interessanti in materia di prevenzione incendi.

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Il nuovo codice di prevenzione incendi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 è stato pubblicato il decreto del ministro dell'interno 3 agosto 2015 con cui sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi, meglio note come Codice di prevenzione incendi o Testo Unico di prevenzione incendi. Il decreto entrerà in vigore il 18 novembre 2015.

Il Codice di prevenzione incendi nasce sulla base di quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che stabilisce che le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno e sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio di incendio da prevenire e specificano:

a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

(...)

 Claudio Giacalone -Tecnici24 - Gruppo 24 ORE - 3 settembre 2015

 

 

Il dovere di controllo del datore di lavoro all'uso dei DPI

Uno dei tasselli fondamentali che il legislatore ha ulteriormente rafforzato con il DLgs. n. 81/2008, è il dovere di vigilanza da parte del datore di lavoro sul comportamento del lavoratore; quest’ultimo, com’è noto, è tenuto ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale e, quindi, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione (art. 20, primo comma, lett. b) e d).

In caso d’inosservanza di tale obbligo l’art. 59, primo comma, lett. a), del DLgs. n. 81/2008, prevede a carico del lavoratore la sanzione penale dell’arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro; tuttavia, ciò non esclude la responsabilità del datore di lavoro qualora abbia omesso di vigilare sulla condotta del lavoratore per accertare il rispetto dei predetti precetti.

Tale principio è stato ulteriormente ribadito dal c. 3-bis dell’art. 18 del DLgs. n. 81/2008, come novellato dal DLgs. n. 106/2009, in base al quale il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi del lavoratore), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (obblighi del medico competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità di tali soggetti obbligati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

(...)

Mario Gallo – “Tecnici 24” - 3 settembre 2015

 

 

La priorità dei dispositivi di protezione collettiva su quelli individuali

La suprema Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con la sentenza n. 34789 del 27 settembre 2010 ha affermato l'importante principio che l'uso dei dispositivi di protezione collettiva è prioritario rispetto a quello dei dispositivi di protezione individuale. Se i mezzi di protezione individuale forniti ai lavoratori, sostiene la Corte, si dovessero rivelare inadeguati a garantire la massima sicurezza e se sia comunque possibile raggiungere un più elevato livello di tutela attraverso la fornitura di mezzi collettivi di protezione la mancata adozione di questi ultimi costituisce colpa a carico del datore di lavoro se l'evento infortunistico risulta collegato al dispositivo di protezione individuale inadeguato.

Giova ricordare, preliminarmente, che per dispositivi di protezione collettiva (Dpc) si intendono tutti i sistemi che, riducendo o eliminando il pericolo alla fonte, limitano il rischio di esposizione del lavoratore. Cappe chimiche, reti di sicurezza, cabine di sicurezza microbiologica, sistemi di sterilizzazione, contenitori per taglienti, docce e lavaocchi d'emergenza, sono tipici esempi di Dpc.

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