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    La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
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Piano operativo di sicurezza non conforme alla normativa

Cassazione Penale, sez. 3, 13 luglio 2012, n. 28136 - Piano operativo di sicurezza non conforme alla normativa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente, Dott. GENTILE Mario - Consigliere, Dott. GRILLO Renato - Consigliere,

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere, Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 637/2010 TRIBUNALE di L'AQUILA, del 12/10/2010.

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 6 agosto 2012

Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, «Attuazione dell'art. 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», di seguito indicato come «decreto legislativo n. 81/2008»- .

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Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 22

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VI

A

Direzioni Territoriali del lavoro

e p.c.

D.G. per l’Attività Ispettiva

INAIL

Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.

Assessorati alla Sanità delle Regioni

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano - Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro

ASL (per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni)

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982 e nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - circolare di chiarimento – verifiche periodiche

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 309 del 31 maggio scorso, per commentare i chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all’applicazione del Decreto dell'11 aprile 2011 relativo alle verifiche periodiche.

La circolare interviene su una normativa assai complessa, contraddittoria e densa di criticità applicative.

Confindustria oltre a riproporre la radicale modifica e semplificazione della normativa, ha sottolineato le criticità presenti al Ministero, che si è riservato di intervenire con successive indicazioni delle quali daremo tempestivamente notizia.

Di seguito evidenziamo i punti salienti e le criticità riscontrate nel testo.

 

- Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione: la circolare riporta i contenuti della richiesta di verifica in mancanza dei quali la stessa non è ritenuta completa (ad esempio: devono essere indicati l'indirizzo completo in cui si trova l'attrezzatura, i dati fiscali, i riferimenti telefonici, su carta intestata- se la richiesta è su supporto cartaceo - etc..). Il datore di lavoro deve indicare, inoltre, il nominativo del soggetto abilitato di cui intende avvalersi, individuato tra quelli iscritti negli elenchi delle Asl o dell'INAIL. Evidenziamo che questi elenchi non sono ancora presenti nella maggior parte del territorio e non è, quindi, possibile per il datore di lavoro presentare la richiesta di verifica "completa". Questo inficia l'attuazione concreta delle verifiche. La circolare definisce, inoltre, la decorrenza del termine della richiesta (la data di invio del fax; data di consegna della raccomandata sulla ricevuta; data di invio della PEC; data di protocollo di arrivo della posta ordinaria, raccomandata semplice o e-mail, etc..).

(...)

(tratto da Confindustria)

Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro al 31-07-12

Indice:

1. Applicazione generale del D.lgs. 81/08 e smi – Titolo I;

2. Luoghi di lavoro, macchine e DPI – Titolo II e III;

3. Cantieri – Titolo IV;

4. Segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali – Titoli V, VI, VII;

5. Agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive – Titoli VIII, IX, X, XI.

1. APPLICAZIONE GENERALE DEL DECRETO 81/08 – TITOLO I (ARTT. 1-61)

Nel caso di una piccola/media impresa che abbia più unità produttive ubicate nello stesso comune è possibile nominare più medici competenti, di cui uno con funzione di medico competente coordinatore?

Come stabilito dall’ art. 39 comma 6 D.lgs. 81/08 e chiarito dalla nota della Regione Piemonte prot. 22719 del 22.07.2010 il datore di lavoro può nominare più medici competenti quando sono presenti le seguenti condizioni:

- Nei casi di aziende con più unita produttive;

- Nei casi di gruppi di imprese;

- Qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.

L’impresa, in esame, rientrando nelle casistiche sopra citate può avvalersi della facoltà di nominare più medici competenti. .

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La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti qualificati

La società esercita da diversi anni ed ha eseguito consulenze e progetti relative all'implementazione dei Sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza, progettazione Impianti Elettrici, Certificazione di Prodotti e Perizie Tecniche secondo le varie normative e leggi vigenti ( ISO 9000, ISO 14001, D.Lgs 81/08, legge 37/08 etc..)