Infortuni tragitto casa lavoro: quando scatta il rimborso
Sentenza della Cassazione in tema di sicurezza sul lavoro: quando scatta il rimborso INAIL per infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro su mezzo privato.
Non è infortunio sul lavoro quello che avviene nel trasferimento dalla propria casa al luogo di lavoro, su un mezzo privato se non viene dimostrata l’assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e la non percorribilità a piedi del tragitto.
In caso contrario l’INAIL non concederà alcun indennizzo al lavoratore.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con sentenza del 7 settembre 2012, n. 15059.
Il caso riguardava un lavoratore che chiedeva il risarcimento INAIL per un incidente accaduto in bicicletta nel tragitto casa-lavoro.
In effetti l’art. 2 T.U. n. 1124, come modificato dal D.Lgs. 23/2/2000 n. 38, prevede che venga considerato infortunio sul lavoro anche quello avvenuto nel tragitto per recarsi sul lavoro, o dal lavoro a casa, anche su mezzo privato, se l’utilizzo di questo è ritenuto necessario e non vi sono alternative valide che espongono ad un rischio di infortuni minore.
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(tratto da PMI)