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    La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
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    Con la G.E.N.I. Srl collaborano Ingegneri Gestionali, Ingegnere Ambientale, Ingegnere Meccanico, Ingegnere Elettronico, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile, Agente e Rappresentante di Commercio, Tecnico competente in Rilevazioni Ambientali.
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Il ministero del lavoro fornisce chiarimenti sulle verifiche periodiche delle attrezzature

A seguito di numerosi quesiti pervenuti in merito all’applicazione del D.M. 11.04.2011, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti applicativi in particolare con riferimento alla richiesta di verifica periodica successiva alla prima, alle attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore, ai carrelli commissionatori, ecc.

Con riferimento al D.M. 11.4.2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Lgs. n. 81/2008 il Ministero del Lavoro ha risposto ad alcuni quesiti.

Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali:

Al fine di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica.

In questo caso, i termini dei 30 gg. saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa.

L’ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 gg dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l’impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.

Tuttavia, chiarisce il Ministero, resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.

(...)

(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13/08/2012, n. 23)

(tratto da IPSOA)

 

DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUL TEMA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO IN UFFICIO

 

Documento SUVA sul tema dei pericoli riscontrati negli uffici

1. Quando e perché il lavoro in ufficio può diventare stressante?

Più sono i fattori di disturbo presenti sul posto e nell'ambiente di lavoro, più aumenta lo stress.

Possono costituire un problema fattori come un'illuminazione inadeguata, il rumore, un microclima non favorevole, ma anche difetti di vista non adeguatamente corretti ed elementi di natura psicofisica.

Il lavoro d'ufficio, inoltre, viene svolto prevalentemente stando seduti e la tensione statica della muscolatura favorisce l'insorgere di vari disturbi, specie se si assumono posture forzate a causa di postazioni di lavoro non disposte in maniera corretta.

Si tratta quasi sempre di problemi muscolari e alla schiena di natura cronica, che eventuali tensioni psicologiche possono ulteriormente incrementare.

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Obblighi del noleggiatore di attrezzature di lavoro particolari

Quesito

Nel caso in cui un cittadino privato prenda a noleggio una di quelle attrezzature per la conduzione delle quali l’ultimo accordo del 22/2/2012 prevede una specifica abilitazione è tenuto il noleggiatore ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ad assicurarsi che chi la prende a noleggio sia abilitato?

Risposta

Oggetto del quesito è l’applicazione dell’art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008 sugli obblighi di chi noleggia e di chi concede in uso attrezzature di lavoro. Secondo tale articolo, infatti:

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di

attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista”.

Il comma 2 sopra riportato è quello che si legge nel D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009.

Nel testo originario, invece, era indicato che:

(...)

(tratto da CPT Palermo)

D. M. 388/03 - Pronto soccorso aziendale

Il D. M. n° 388/03 - "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, c. 3, del D. Lgs. n° 626/94 e s.m.i." entrato definitivamente in vigore il 03/02/2005 - classifica per prima cosa le aziende in 3 gruppi (A, B e C), tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

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Attrezzature di lavoro sotto controllo

Il Ministero del Lavoro comunica alle Direzioni Territoriali del Lavoro che devono trasmettere la documentazione in loro possesso relativa i ponteggi sospesi motorizzati ed alle attrezzature speciali – compresi i carri raccogli frutta – alle sedi INAIL e ASL competenti.

Stante quanto disposto dal D.M. 11.4.2011, All. II, punto 5.4, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiede alle DTL di trasmettere nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione in loro possesso relativa a:

- Ponteggi sospesi motorizzati;- attrezzature speciali di cui al p. 9), All. A, D.M. 4.3.1982 – compresi i carri raccogli frutta;1. alle sede INAIL ex ISPESL territorialmente competenti, in caso di attrezzature mai sottoposte a verifica periodica;2. alle sedi ASL/ARPA territorialmente competenti, in caso di attrezzature già verificate.

Alla sede centrale INAIL a Roma (Dipartimento Certificazione e Conformità Prodotti ed Impianti ) dovrà, invece, essere trasmessa la copia della documentazione relativa alla piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne (PLAC) al fine di consentire all’Istituto di poter gestire le prime verifiche.

(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13/08/2012, n. 22)


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